ASSEMBLEA CONDOMINIALE – Può vietare le aperture sul giardino comune dei singoli proprietari

 

L’assemblea condominiale può impedire al singolo condomino di aprire dal suo appartamento un accesso sul giardino comune.

La corte di Cassazione, con la sentenza 27233, accoglie il ricorso di un gruppo di condomini contro la decisione dei giudici di merito di considerare nulla la delibera con cui l’assemblea, a maggioranza, aveva messo il veto alla richiesta dei proprietari di due appartamenti di farsi una camera con “vista” nel cortile condominiale. Secondo i giudici di prima istanza il divieto preventivo di impedire alla collettività l’apertura di un varco, era in contrasto con l’articolo 1102 del codice civile che prescrive la possibilità di servirsi delle aree comuni, a patto di non alterarne la destinazione e di non impedire lo stesso uso agli altri condomini. La Cassazione spiega però che la norma invocata non è inderogabile e deve cedere il passo al regolamento condominiale o alle delibera assembleari. L’unico limite posto all’autodisciplina condominiale è rappresentato dall’impossibilità di imporre un divieto generalizzato di utilizzare le parti condivise. Nessun problema invece quando l’assemblea metta nero su bianco il suo no ad un uso specifico, come l’apertura di nuovi accessi nel muro comune. I ricorrenti non vincono però su tutta la linea. La Cassazione considera, infatti, nulla la parte della delibera con la quale le spese di una consulenza tecnica venivano ripartite su base “capitaria” (per proprietario) anziché basandosi sul valore delle singole unità. Per derogare al criterio della proporzionalità, in caso di spese comuni, l’assemblea deve esprimersi all’unanimità.