L’acquisto della proprietà per usucapione

L’usucapione è un modo di acquisto del diritto di proprietà (e degli altri diritti reali su cosa altrui) a titolo originario, ciò significa che la proprietà di bene non è acquistata da un altro soggetto che in precedenza ne era titolare, ma la situazione giuridica che si acquista è indipendente da quella che era in capo al precedente proprietario.

In virtù del possesso esercitato in un determinato modo e protratto per un certo periodo di tempo si può dunque acquistare la proprietà di un bene.

Tanto è previsto dall’art. 1158 c.c., il quale stabilisce che: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.

Il possesso del bene, ai fini dell’usucapione, deve essere continuo, pacifico, senza interruzionie manifesto(non clandestino, né violento).

Le diverse tipologie di usucapione

Devi sapere che il periodo di tempo necessario per usucapire, varia a secondo della tipologia di bene (immobili, mobili registrati e non), della situazione soggettiva del possessore (buona o mala fede), dell’eventuale presenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento (es. un contratto), dell’esistenza o meno della trascrizione nei pubblici registri (quale mezzo di pubblicità dei beni immobili e mobili registrati).

L’usucapione “ordinaria”, richiede il possesso ininterrotto per un periodo di almeno venti anni, essendo tuttavia indifferente che il possesso sia stato acquisto in buona fede o in mala fede.

Nell’usucapione “abbreviata” di beni immobili è sufficiente che il possesso si sia protratto ininterrottamente per soli dieci anni, a far data dalla trascrizione del titolo astrattamente idoneo al trasferimento.

Per i beni mobili non registrati, quando manca il titolo astrattamente idoneo all’acquisto, ma sussistano gli altri requisiti appena visti, l’usucapione si compie per effetto del possesso protratto per dieci anni.

Con riferimento all’usucapione abbreviata dei beni mobili registrati, il legislatore indica un possesso di soli tre anni dalla trascrizione nei pubblici registri del titolo astrattamente idoneo all’alienazione, purché ricorra anche la buona fede del possessore.

Invece, per l’acquisto della proprietà rurale nei comuni montani l’usucapione ordinaria è ridotta a 15 anni mentre quella abbreviata e pari a 5 anni.

Infine, attraverso l’istituto in argomento è possibile acquistare anche diritti reali su beni altrui, e la durata del possesso ininterrotto richiesta è la stessa che l’ordinamento prevede, a seconda dei casi, per l’usucapione del diritto di proprietà.

La sentenza di accertamento dell’intervenuta usucapione

Ricorda, inoltre, che l’usucapione non opera automaticamente con un possesso ventennale rispettoso dell’altrui proprietà, ma è richiesto l’esercizio di un possesso, pieno ed esclusivo, che corrisponda alle facoltà connesse al diritto di proprietà.

Tieni bene a mente che l’acquisto per usucapione non può essere dichiarato direttamente dal possessore, ma è necessario un accertamento giudiziale. Ciò significa, quindi, che per rendere “ufficiale” questa fattispecie acquisitiva, sarà necessario agire in giudizio, in modo tale che il giudice possa accertare l’acquisto del diritto mediante usucapione e, conseguentemente, ordini alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie trascrizioni.

Infine, affinché il legittimo proprietario del bene possa interrompere un possesso idoneo all’usucapione, è necessario che questi notifichi al possessore un atto di citazione diretto a ottenere la restituzione del bene, ovviamente prima che si completi il termine previsto dalla legge, non essendo, di contro, sufficiente ai fini dell’interruzione una semplice lettere di diffida, né una mera telefonata, né tantomeno turbare di fatto il possesso altrui.