
Con la sentenza n. 15182 del 4 giugno 2019, la Cassazione ha ribadito che la richiesta di attribuzione di beni determinati ai sensi dell’art. 720 c.c., riguardi le modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo la domanda di divisione già diretta allo scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova e potrà, quindi, essere proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
Indice
Il casus decisus
La vicenda rimessa al vaglio dei giudici di legittimità trae spunto dalla domanda di divisione proposta dalla moglie e da due dei figli del de cuius nei confronti dell’altro figlio, nonché germano degli altri attori, il quale pur non opponendosi alla domanda di divisione ereditaria, chiedeva che un determinato cespite immobiliare (abitazione con pertinenza) fosse ricompreso nell’asse ereditario.
Il primo giudice rigettava la domanda del convenuto e accoglieva solo in parte i motivi di gravame proposti dinanzi alla competente Corte d’Appello.
L’erede soccombente proponeva quindi ricorso dinanzi alla Suprema Corte.
Il principio elaborato dalla Cassazione
Uno dei motivi di gravame svolti avverso la decisione della Corte di Appello è rappresentato dalla censura secondo cui fosse illegittimo il silenzio tenuto, tanto dal giudice di prime cure, che dalla Corte di Appello, sulla domanda diretta ad ottenere la dichiarazione che l’appartamento fosse parte integrante del patrimonio ereditario.
In argomento, i Giudici di legittimità, nell’esaminare gli atti, osservano, tuttavia, che, in sede di appello, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto all’onere probatorio su di lui gravante, non avendo, infatti, egli dimostrato che gli acquisti compiuti dalla madre fossero stati fatti con denaro proprio del padre o, comunque, con denaro comune prelevato dai conti bancari cointestati.
Con ulteriore motivo di censura, il ricorrente lamentava inoltre delle modalità di svolgimento della divisione ereditaria, ritenute dallo stesso illegittime, posto che espletate in violazione delle regole formali di cui all’art. 183, u.c., c.p.c..
Con riferimento specifico a quest’ultima doglianza, i giudici di legittimità hanno evidenziato come tale assunto non poteva essere condiviso in quanto la divisione doveva, di contro, ritenersi correttamente effettuata, poiché a parere della Corte “qualora di essa fanno parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, nel giudizio di divisione la richiesta di attribuzione di beni determinati ai sensi dell’art. 720 c.c., a tenore del quale: “Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.”, riguardi le modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo questa diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova, potendo, dunque, essere proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
La Cassazione richiama, in particolare, dei precedenti in cui era stato univocamente accertato che l’istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., benché soggetta alle preclusioni processuali, potesse essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, ogniqualvolta le vicende soggettive dei condividenti o attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotassero l’insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, nonché in grado di appello, posto che le parti del giudizio divisorio sono titolari del diritto di mutare, anche in sede di gravame, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
Alla luce di tali argomentazioni, gli ermellini hanno dunque rigettato il ricorso.