LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL SUO DIPENDENTE

Con la sentenza n° 15167/2019 del 4 giugno 2019, i giudici di legittimità hanno ribadito l’importate principio in base al quale il datore di lavoro deve adottare non solo le particolari misure previste dalla legge in base al tipo di attività svolta, ma anche tutti gli altri accorgimenti che in concreto si rendano necessari per la tutela del lavoratore, senza che ciò si sostanzi nella prescrizione di un obbligo assoluto del datore di rispettare ogni cautela possibile che faccia scattare in automatico la sua responsabilità a fronte di qualsiasi danno subito dal suo dipendente; occorre invece che l’evento dannoso sia riferibile alla colpa del datore di lavoro, per violazione di obblighi (legali o suggeriti dalla tecnica), che siano concretamente individuabili.

 La vicenda

Il caso rimesso al vaglio della Suprema Corte ha avuto origine da un’azione risarcitoria avanzata da un operaio addetto alla costruzione e manutenzione di impianti elettrici nei confronti del proprio datore per il risarcimento del c.d. danno differenziale subito in seguito ad incidente accorso sul luogo di lavoro, da cui residuava un’invalidità permanente pari al 45%.

Il giudice di primo grado rigettava integralmente la domanda, ascrivendo l’infortunio alla condotta esclusiva del lavoratore.

Sennonché, la Corte d’appello ribaltava la decisione del giudice a quo condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno lamentato, posto che l’infortunio era stato subito dall’appellante anche causa dalla condotta negligente tenuta dal caposquadra, il quale aveva omesso di eseguire tutte le verifiche previste delle norme del settore.

La parte datoriale impugnava la sentenza della Corte di merito dinanzi alla Suprema Corte e proponeva relativo ricorso.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello, ribadendo un principio di diritto già enunciato con precedenti pronunce, secondo cui “l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all’esperienza ed alla tecnica, pur non potendo da detta norma desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati”.

È stato inoltre chiarito che in capo al datore di lavoro permane l’obbligo di vigilare sui dipendenti, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l’eventuale concorso di colpa del dipendente infortunato, se non nell’ipotesi in cui la condotta de questi tenuta costituisca la causa esclusiva dell’evento.