La non comoda divisibilità di un immobile

In materia di divisione giudiziale, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza n. 9979/2018, ha confermato il principio di diritto secondo cui la non comoda divisibilità di un immobilepuò essere eccepita solo allorquando risulti accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, rappresentati:

  • dall’irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile;
  • dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento;
  • dall’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.

La vicenda posta all’attenzione della Suprema Corte ha avuto origine dal ricorso con il quale un’erede conveniva davanti al Tribunale il fratello coerede, chiedendo la divisione giudiziale dei beni caduti nella successione del padre e, in subordine, che si procedesse alla formazione e valutazione della massa ereditaria, accertando la non comoda divisibilità del fabbricato e, dunque, dividendo il patrimonio mediante la formazione di due lotti di pertinenza rispettivamente dell’attrice e del convenuto.

Il primo giudice dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani coeredi, ed assegnava, ex art. 720 c.c. alla ricorrente il suddetto l’immobile, unitamente alle suppellettili che lo arredavano, con l’obbligo di versare al fratello un conguaglio.

La Corte d’Appello rigettava l’appello proposto dal fratello perché ritenuto infondato e, per l’effetto, condannava l’appellante al rilascio, in favore dell’appellata, dell’immobile ereditario.

A seguito di ricorso per cassazione proposto dall’erede soccombente, i giudici di legittimità, mediante la citata ordinanza n. 9979/2018, hanno ritenuto i motivi non fondati.

Segnatamente, gli Ermellini hanno chiarito che costituiscono principi consolidati, ai quali nel caso di specie la Corte del merito si è uniformata, quelli secondo cui, “in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Corte di Cassazione, n. 16918 del 2015; Corte di Cassazione, n. 14577 del 2012; Corte di Cassazione, n. 12406 del 2007).