La fattura non è prova ma costituisce mero indizio

Con la recente sentenza n. 9542/2018, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la fattura commerciale, sebbene consenta di ottenere l’emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nel giudizio ordinario di opposizione.

La vicenda sottoposta al vaglio della Corte riguardava l’emanazione di un decreto ingiuntivo richiesto per recuperare il corrispettivo dovuto a fronte di un contratto di fornitura di merci.

Il ricorrente allegava a sostegno della domanda monitoria la fattura di tale acquisto, mentre la resistente si opponeva a detto decreto, chiedendone la revoca e sostenendo di non aver mai acquistato tale merce, poiché la stessa era stata invece acquistata e prelevata direttamente dal figlio.

Il giudice di prime cure rigettava l’opposizione e il Tribunale, nelle vesti di giudice di secondo grado, confermava la sentenza.

Pertanto, secondo  i giudici di merito  l’opponente non aveva fornito alcuna prova contraria in grado di superare la presunzione di esistenza del contratto desumibile proprio dalla fattura di acquisto.

La debitrice opponente ricorreva in Cassazione avverso la suddetta decisione.

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha confermato il proprio orientamento sul valore probatorio della fattura, affermando che una fattura commerciale è un atto a formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi a un rapporto contrattuale tra loro intercorrente.

Ciò significa, che la fattura indica elementi di un contratto già in esecuzione, per tale ragione, qualora il rapporto contrattuale venga contestato, non si può riconoscere a tale documento contabile il valore di prova legale piena della sua esistenza ma, al contrario, di un mero indizio. In altri termini, l’esistenza di un rapporto e l’esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall’allegazione di una fattura.

La Corte di Cassazione ha precisato che la fattura costituisce una prova scritta tale da legittimare l’emanazione di un decreto ingiuntivo, aggiungendo, tuttavia, che tale valenza probatoria non può riconoscersi anche nel caso in cui venga presentata la relativa opposizione. Ed invero, nel procedimento di opposizione all’ingiunzione incombe sul creditore – opposto l’onere di fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria, non essendo sufficiente la sola fattura prodotta nel giudizio monitorio. (Cfr: Cass. sent. n. 9542/2018).