La cassa forense

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (chiamata semplicemente Cassa Forense) è l’ente previdenziale italiano presso cui devono essere obbligatoriamente assicurati tutti gli avvocati italiani iscritti agli Albi forensi.

La Cassa forense è una “fondazione con personalità giuridica di diritto privato”, con sede operativa in Roma, istituita con lo scopo di garantire le tutele previdenziali e assistenziali a  favore dei professionisti iscritti negli albi forensi.

Iscrizione automatica alla Cassa Forense

In forza di quanto stabilito dalla “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” di cui all’art. 21, commi 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione agli Albi forensi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense.

Con il Regolamento del 31 gennaio 2014, la Cassa forense ha sostanzialmente confermato come tutti gli avvocati iscritti ai relativi Albi professionali fossero obbligati ad iscriversi alla Cassa forense.

Ai fini dell’iscrizione a tale ente previdenziale, l’avvocato non dovrà presentare alcuna istanza, poiché sarà la stessa Cassa a provvedervi automaticamente al momento dell’iscrizione presso i competenti Ordini professionali, dandone opportuna comunicazione al professionista iscritto.

È evidente dunque come le disposizioni innanzi menzionate abbiano di fatto mutato il regime delle iscrizioni alla Cassa forense, posto che l’obbligatorietà dell’iscrizione non è più subordinata, come in passato, al previo accertamento di determinate condizioni reddituali o di effettività dell’esercizio della professione forense, ma come sopra evidenziato,  far data dal 2014 l’iscrizione alla “Cassa” scatta automaticamente con la semplice iscrizione all’Albo forense.

La facoltatività dell’iscrizione residua tuttavia solo per coloro che risultano iscritti al registro speciale dei praticanti avvocati.

Iscrizione facoltativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Come già accennato nella parte conclusiva del precedente paragrafo, L’art. 5 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della l. 247/2012, stabilisce che l’iscrizione alla Cassa forense è facoltativa per coloro che risultano iscritti nel registro speciale dei praticanti.

 I professionisti praticanti possono quindi (in assenza di specifico obbligo) decidere di presentare apposita domanda di iscrizione che può essere presentata durante tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento della Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

In definitiva, con riferimento a questo particolare caso, l’iscrizione non è automatica, ma deve essere richiesta mediante compilazione dell’apposito modulo da inviare alla Cassa Forense tramite PEC o raccomandata A/R.

L’iscrizione viene poi deliberata da parte della Giunta Esecutiva della Cassa e, a pena di decadenza, il praticante iscritto deve procedere al versamento dei contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, entro 6 mesi dalla comunicazione.

La Retrodatazione

Il disposto di cui all’art. 3, del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della l. 247/2012, prevede l’istituto della Retrodatazione, che si sostanzia nella facoltà riconosciuta in favore degli iscritti agli Albi forensi di richiedere, entro il termine di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa Forense,  la  retrodatazione della propria iscrizione per un massimo di cinque anni, a decorrere da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente allo svolgimento all’ attività di lavoro subordinato.

A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al versamento dei contributi dovuti per gli anni di pratica richiesti, entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa in unica soluzione o mediante pagamento rateale.

Inoltre, una altra forma di retrodatazione è prevista anche in favore degli avvocati che al momento dell’iscrizione alla Cassa abbiano già compiuto il quarantesimo anno di età; ebbene, mediante apposita istanza da inoltrare, anche in questo caso, entro il termine di 6 mesi dall’iscrizione e previo pagamento di una speciale contribuzione, è possibile ottenere che l’iscrizione si consideri avvenuta appunto in data anteriore al quarantesimo anno, e ciò ai fini delle pensioni di inabilità, invalidità, indiretta nonché per completare l’anzianità minima necessaria per la pensione di vecchiaia.

La cancellazione

Il regolamento prevede – come per l’iscrizione – che la cancellazione possa essere obbligatoria (d’ufficio) ovvero facoltativa (a domanda), a seconda della tipologia di soggetto, come di seguito indicato.

In particolare il sopra citato Regolamento prevede espressamente che la cancellazione dalla Cassa forense avvenga d’ufficio con le seguenti modalità:

  • per l’avvocato, la cancellazione è disposta d’ufficio dalla Cassa a decorrere dalla data di delibera di cancellazione da tutti gli Albi forensi o di sospensione dall’esercizio professionale;
  • per il praticante invece la cancellazione è disposta d’ufficio dalla Cassa a decorrere dalla data di scadenza o di interruzione del periodo di pratica, a cui non segue l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.

Le agevolazioni previste dalla Cassa Forense

L’art 7 del  citato Regolamento prevede che per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa il contributo minimo soggettivo sia ridotto alla metà qualora la stessa decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età, mentre il contributo minimo integrativo non è dovuto per il periodo di praticantato, nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all’Albo.

In ogni caso, è dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari Iva dichiarato.

Inoltre, per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è  riconosciuta agli iscritti che percepiscono redditi professionali ai fini Irpef inferiori ai 10.300,00 euro, la facoltà di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà rispetto a quello dovuto, ferma restando la possibilità di integrare volontariamente il versamento sino all’importo stabilito dalle norme.

Occorre al riguardo precisare che coloro i quali si avvalgono di detta facoltà, avranno tuttavia riconosciuto un periodo di contribuzione di 6 mesi in luogo dell’intera annualità, ai fini del diritto alla pensione e per il calcolo della stessa. Resta in ogni caso garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare di riferimento.

Infine, secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 7 Legge n. 247/2012, l’avvocato che, ad esempio, versa temporaneamente in condizioni economiche tali da non riuscire ad adempiere agli obblighi contributivi, potrà chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivi e integrativi per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.

Nei soli casi di maternità e adozione, l’esonero può essere richiesto per eventi anche successivi al primo e fino a un massimo di tre anni complessivi.