Infortunistica stradale: il soggetto trasportato è integralmente risarcito dall’assicurazione del vettore solo se quest’ultimo è corresponsabile

La terza sezione della Cassazione civile con la sentenza n° 4147 13/02/2019 ha espresso il principio secondo cui il conducente dell’auto su cui viaggia il terzo trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, affinché scatti l’obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazione.

L’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore nei confronti del trasportato danneggiato viene meno solo nel caso in cui l’incidente stradale sia in totoderivato da caso fortuito.

La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine da uno scontro tra due auto che causava la morte del conducente di uno degli autoveicoli, di un passeggero, mentre gli altri due trasportati riportavano delle lesioni.

L’impresa assicuratrice del conducente sopravvissuto, ex art.140, Codice delle Assicurazioni metteva a disposizione il massimale assicurativo. I trasportati sopravvissuti e gli eredi del deceduto agivano contro la compagnia assicurativa del vettore, ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni.

Il giudice di prime cure accertava una corresponsabilità dei due conducenti, nella misura del 20% a carico del conducente deceduto e 80% a carico di quello sopravvissuto.

La Corte d’Appello, invece, riformava la decisione del primo Giudice attribuendo  la piena responsabilità in capo al conducente superstite e la sua assicurazione veniva dunque condannata a ristorare tutti i danneggiati. Mentre la compagnia assicurativa del vettore era parimenti condannata a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato defunto.

Ricorrevano in Cassazione le due compagnie assicuratrici, i trasportati e gli eredi del passeggero defunto.

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Secondo gli Ermellini, la lettura della norma di cui all’art. 141 Codice della Assicurazioni,. non poteva prescindere dal richiamo al caso fortuito, scelto dal legislatore come parametro del bilanciamento degli interessi tra il trasportato e l’assicuratore del vettore.

Il giudice di legittimità ha evidenziato come il legislatore abbia voluto impiegare il caso fortuitoquale unico limite alla responsabilità dell’assicuratore del vettore, sottolineando che la sua portata non è circoscritta dall’inciso “a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

In altri termini, l’assicurazione del vettore risarcisce la vittima solo se si accerta che il sinistro non sia dipeso da caso fortuito (evento naturale imprevedibile, condotta di uno dei conducenti, condotta del terzo trasportato). Pertanto, in una situazione di corresponsabilità, l’assicurazione del vettore risponde a prescindere dal grado di ripartizione della colpa (da qui l’espressione: “a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”), dovendo comunque risarcire integralmente il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro/i corresponsabile/i del sinistro.

La suddetta frase, dunque, non deve essere interpretata nel senso di un obbligo risarcitorio in capo alla compagnia assicurativa del vettore che prescinde da qualsivoglia accertamento di responsabilità.

Orbene, ai sensi dell’141 Codice della Assicurazioni, se l’assicuratore del vettore non adempie all’onere di provare che il sinistro sia totalmente dipeso da caso fortuito, potrà essere chiamato a rispondere del risarcimento del terzo trasportato e il processo non dovrà ulteriormente proseguire sotto il profilo della ripartizione della responsabilità.

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