
Con la sentenza n. 20786/2018, la Suprema Corte ha espresso l’importante principio secondo cui la copertura assicurativa si estende anche al danno provocato con dolo dal conducente.
In particolare, la Cassazione ha precisato che in materia di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la copertura assicurativa si estende anche al danno provocato intenzionalmente dal conducente. Pertanto, il danneggiato ha diritto di ottenere un risarcimento dell’assicuratore non trovando applicazione il disposto normativo di cui all’art. 1917 c.c..
La vicenda sottoposta allo scrutinio della Cassazione deriva da un’azione risarcitoria proposta da un uomo che era stato dolosamente investito dal conducente di autovettura a seguito di una manovra di retromarcia intenzionalmente offensiva, per la quale il danneggiante era stato giudicato colpevole per tentato omicidio in sede penale.
Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria proposta dall’investito, mentre i giudici di appello ribaltavano la decisione del primo giudice.
L’investito presentava ricorso innanzi alla Suprema Corte, sostenendo come le norme in materia di RCA abbiano valenza pubblicistica e siano dirette a una generale tutela del danneggiato, il quale deve ritenersi tutelato anche per un fatto doloso
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Gli Ermellini hanno, preliminarmente, rammentato che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente rimesso al giudice civile.
La Suprema Corte ha precisato, tuttavia, che la suddetta sentenza penale non è vincolante con riferimento alle valutazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (cfr. Cass. n. 14648/2011).
I Giudici di legittimità hanno richiamato un precedente analogo al caso di specie, in cui la stessa Cassazione aveva chiarito che “in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno“.
Non trova applicazione, secondo il Collegio, la norma di cui all’art. 1917 c.c., che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato, salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera (Cass. 19368/2017).
Orbene – prosegue la Cassazione – deve ritenersi operativo il contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli nelle ipotesi in cui la vettura venne utilizzata come una vera e propria arma anziché come un mezzo di trasporto.
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Gli Ermellini hanno concluso evidenziando l’assenza di dubbi sulla fatto che si trattasse comunque di circolazione del veicolo, atteso che il sinistro fu determinato, alla luce della ricostruzione dei fatti operata in sede penale, dal movimento violento perpetrato dolosamente dal conducente del mezzo in danno della vittima.
La sentenza veniva, quindi, cassata con rinvio al giudice di merito.