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- Orari e cambiamenti orari nel Tempo (Orari visita fiscale)
- Visita fiscale scuola
- Malattia professionale normativa (normativa malattia professionale).
Se subisco un infortunio sul lavoro o contraggo una malattia professionale che mi rende inabile al lavoro per certo periodo di tempo, corro il rischio di ricevere una visita fiscale presso il mio domicilio?
Indice
L’INPS non può effettuare visite fiscali in casi di infortunio
Questo è uno di quesiti più ricorrenti, che la maggior parte dei lavoratori dipendenti pone ai propri avvocati. Ebbene, è utile sin da subito anticipare che in tali ipotesi l’INPS non può effettuare alcuna visita fiscale nelle c.d. fasce orarie di reperibilità, in quanto i controlli medico – legali tesi a verificare l’effettività dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale
Ciò in quanto rientrano nella competenza esclusiva dell’INAIL, le cui modalità operative non prevedono l’esecuzione di visite presso il domicilio del lavoratore infortunato.
L’ordinamento non prevede, dunque, che l’INAIL debba recarsi presso l’abitazione del lavoratore per accertare la concreta esistenza dell’infortunio o della patologia professionale, da questi subita durante l’espletamento delle proprie mansioni.
– La visita fiscale INPS deve essere interrotta in caso d’infortuni sul lavoro e malattie professionali
In altri termini, sebbene l’INPS sia titolare di una competenza esclusiva in tema di visite mediche di controllo, tale ente non potrà avviare dei controlli medici nei casi di inabilità del lavoratore derivante da infortuni sul lavoro e/o da malattie professionali.
Pertanto, qualora il medico fiscale dell’INPS, durante il controllo domiciliare, dovesse rendersi conto che la visita riguarda l’accertamento di un infortunio sul lavoro, sarà allora obbligato ad interrompere immediatamente l’esame diagnostico e stilare un verbale in cui si dia atto di tale circostanza.
L’infortunio sul lavoro o la malattia professionale devono essere accertati presso le sedi INAIL
Ricapitolando, poiché l’INAIL non effettua controlli domiciliari, il lavoratore non dovrà osservare alcuna fascia oraria di reperibilità nei casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e, a fronte di tali ipotesi, l’INAIL convocherà il dipendente presso la sede competente per territorio, affinché sia sottoposto ai necessari accertamenti sanitari. Il lavoratore, dal canto suo, ricevuta la convocazione, sarà tenuto non soltanto a presentarsi alla visita medica, ma dovrà osservare la cura che eventualmente gli verrà prescritta dal medico, e il suo eventuale rifiuto alla terapia indicata dovrà essere supportato da una valida giustificazione.
Orari visite fiscali
Pertanto, escluse le ipotesi d’infortunio sul lavoro e malattia professionale, con l’approvazione del Decreto Madia l’INPS gestisce interamente il controllo medico dei dipendenti pubblici e privati (istituito il c.d. polo unico INPS).
– Le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici e privati
Gli orari delle visite fiscali (c.d. fasce di reperibilità), sono:
- per i dipendenti pubblici, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00,
- per i dipendenti privati: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00
Dunque, se da un lato i dipendenti pubblici devono essere reperibili 7 ore al giorno, dall’altro, la reperibilità dei dipendenti privati è limitata a solo 4 ore;
Al riguardo, è bene ricordare che la visita fiscale INPS può scattare fin dal primo giorno di malattia e, addirittura, essere eseguita due volte nello stesso giorno; il medico fiscale potrà, inoltre, visitare il paziente anche durante i fine settimana e i giorni festivi.
Le sanzioni in caso di mancata reperibilità
Se il lavoratore non si fa trovare presso il suo domicilio negli orari sopra indicati o comunque risulta irreperibile, potrebbe andare incontro a delle sanzioni particolarmente gravose: si parte dalla riduzione dello stipendio, totale o parziale (50 %), sino al licenziamento per giusta causa, il quale viene intimato soprattutto nei casi in cui risulta che il dipendente abbia adottato una condotta scorretta nei confronti dell’azienda durante il periodo di malattia, svolgendo, ad esempio, un’altra attività lavorativa oppure ostacolando il normale processo di recupero.
Il lavoratore risultato assente durante le fasce di reperibilità fiscale ha la possibilità di giustificare la propria assenza entro il termine di 15 dalla visita fiscale risultata negativa.
I casi di esenzione dalle fasce di reperibilità
Il Decreto Madia ha, poi, rivisto i casi di esonero dalle visite fiscali; più precisamente, sono esenti dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori dipendenti per i quali l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti ipotesi:
- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta con menomazione unica (o complesso patologico) ascritta ad una delle prime tre categorie della Tabella A (DPR 834/1981), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Come poc’anzi illustrato, pur se non espressamente previsto, sono esenti dall’obbligo di reperibilità per visita fiscale anche i dipendenti risultati vittima d’infortunio sul lavoro o malattia professionale (rientranti nella competenza esclusiva dell’INAIL).
Altre ipotesi di esonero introdotte dalla giurisprudenza
Alla luce delle ultime pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, sono giustificate anche le assenze dovute per causa di forza maggiore e per situazioni di estrema urgenza; sono scusati altresì i casi di accertamenti medici specialistici o le cure e le terapie di una certa rilevanza che coincidono con l’orario di reperibilità fiscale oppure, ancora, i casi in cui occorre necessariamente recarsi in farmacia per l’acquisto di medicinali.
Visita fiscale scuola
Le visite fiscali eseguite nei confronti del personale scolastico, seguono la stessa disciplina prevista per la generalità dei dipendenti pubblici.
È noto tuttavia che, rispetto agli altri lavoratori, nel settore scolastico emerge la fondamentale esigenza di garantire la continuità del servizio didattico e del funzionamento della scuola.
L’obbligo del personale scolastico di comunicare l’assenza per motivi di salute
Per tali ragioni, professori, insegnanti e personale ATA, costretti ad assentarsi dal lavoro per motivi di salute, sono tenuti a informare tempestivamente la scuola.
Nello specifico, l’insegnate che a causa di una malattia (es: influenza) non è in grado di recarsi presso il luogo di lavoro deve darne comunicazione all’istituto scolastico (che a sua volta dovrà avvisare l’INPS) entro la prima ora di lezione del primo giorno di malattia ed indicare, contestualmente, l’indirizzo di reperibilità per l’esecuzione della visita fiscale, oltra ad specificare il probabile periodo di assenza.
L’insegnante non dovrà invece preoccuparsi di inviare il certificazione medica all’INPS, posto che tale adempimento grava sul medico curante, il quale provvederà ad inviarla in via telematica.
Le fasce di orarie di reperibilità per insegnanti e personale ATA
Le fasce orarie di reperibilità domiciliare stabilite per insegnati e personale ATA sono le stesse previste per i dipendenti pubblici, fissate dal D. M. 18 dicembre 2009, n. 206, come appresso indicato:
- la mattina, dalle 09:00 alle 13:00 e
- il pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00.
Allo stesso modo, sono ammesse più visite fiscali per la stessa assenza, anche durante il medesimo giorno, e il medico fiscale ha la facoltà di presentarsi in qualsiasi giorno della settimana, compresi weekend e i giorni festivi.
Le sanzioni nel caso di irreperibilità
Durante il periodo di malattia, l’insegnante (e il dipendente ATA) ha il dovere di farsi trovare a casa negli orari stabiliti e qualora risulti irreperibile senza un valida giustificazione rischia una decurtazione dello stipendio:
- pari al 100% per i primi 10 giorni di malattia
- del 50% per quelli successivi.
Il dipendente scolastico avrà tuttavia la facoltà di giustificare la propria assenza entro il termine di 15 giorni, che decorre dalla visita fiscale non andata a buon fine.
Malattia professionale normativa
– La distinzione tra malattia professionale e infortunio sul lavoro
Al fine di comprendere cosa s’intenda per malattie professionali e quali sono le tutele predisposte a favore dei lavoratori affetti da questo tipo di patologie, occorre innanzitutto partire dalla netta distinzione che esiste tra le stesse e l’infortunio sul lavoro, in sintesi:
– la malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa, normalmente dovuta all’esposizione a dei fattori nocivi presenti nell’ambiente in cui il dipendente presta il proprio servizio.
– l’infortunio sul lavoro, invece, occorre in modo istantaneo, incidendo immediatamente e in modo violento sull’incolumità del lavoratore, al contrario della malattia professionale che si sviluppa in un lungo periodo di tempo, a causa dell’esposizione ad uno o più fattori di rischio.
L’assicurazione obbligatoria INAIL
Il D.P.R. n. 1124 del 1965, disciplinante il funzionamento dell’INAIL, ha introdotto un sistema assicurativo che tutela il lavoratore che s’infortuna sul luogo di lavoro o contrae una patologia a causa dello svolgimento delle proprie mansioni.
- a) Le malattie professionali tabellate
L’art. 3 del succitato Decreto stabilisce che sono coperte dall’assicurazione obbligatoria INAIL le malattie professionali comprese nelle tabelle di cui agli allegati nn. 4 e 5, i quali, nel corso degli anni, sono stati aggiornati.
Queste tabelle indicano un elenco dettagliato delle malattie che si presume siano scaturire dall’espletamento dell’attività lavorativa.
In altre parole, per ottenere le prestazioni INAIL, il lavoratore colpito da una di queste malattie dovrà soltanto dimostrare di essere stato adibito ad una delle mansioni dalle quali, secondo la legge, può derivare la patologia “tabellata” contratta.
L’INAIL, da parte sua, potrà vincere la presunzione di malattia professionale solo dimostrando, ad esempio, che il dipendente era stato occupato a quelle determinate mansioni in maniera occasionale e che, dunque, la patologia non può essere ricondotta, con elevata probabilità, all’attività lavorativa eseguita.
- b) Le malattie professionali non tabellate
Il lavoratore potrebbe, tuttavia, essere colpito anche da patologie non previste dalle sopra indicate tabelle, ma che, allo stesso modo, derivano da fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro.
In quest’ultima ipotesi, al fine di conseguire l’indennizzo INAIL, il lavoratore dovrà dimostrare che la malattia (non compresa nelle tabelle) è originata da determinati elementi dannosi presenti nel contesto lavorativo.
Ricapitolando, nell’eventualità di malattie non tabellate, per ottenere la copertura INAIL il dipendente deve dimostrare:
- l’esistenza della malattia;
- che la mansione svolta, date le sue caratteristiche, poteva verosimilmente provocare la patologia contratta (c.d. nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e la malattia non tabellata).
c) La denuncia della malattia professionale
Il dipendente che ha contratto una malattia professionale dovrà informare il proprio datore entro il termine di 15 giorni dalla sua manifestazione; qualora la denuncia intervenga oltre il predetto lasso di tempo, il lavoratore dipendente perderà l’indennità INAIL relativa a tale periodo.
Il datore di lavoro, una volta avvisato, dovrà a sua volta comunicare la patologia all’INAIL, in via telematica, entro 5 giorni dalla comunicazione.
d) La copertura assicurativa INAIL per inabilità temporanea assoluta
Se la malattia professionale provoca al dipendente l’impossibilità di svolgere temporaneamente la propria lavorativa, l’INAIL interviene con determinate prestazioni economiche.
Dunque, nell’ipotesi d’inabilità temporanea assoluta, la retribuzione del lavoratore ammalato è posta, in parte, a carico del datore di lavoro e in altra parte a carico dell’INAIL, secondo il prospetto di seguito illustrato:
- Il giorno in cui si manifesta la malattia professionale l’indennizzo è interamente (100%) a carico del datore di lavoro;
- Dal 1° al 3° giorno successivo quello dell’evento (c.d. periodo di carenza) l’indennizzo è sempre a carico del datore, che corrisponde il 60% della retribuzione giornaliere
- dal 4° al 90°, l’ INAIL corrisponde un’indennità pari al 60% della retribuzione media giornaliera;
- Dal 91° giorno fino a guarigione INAIL versa un indennità pari al 75% della retribuzione media giornaliera.
Per calcolare la retribuzione media giornaliera si prende come parametro il trattamento economico del dipendente relativo ai 15 giorni precedenti l’infortunio, in cui rientra l’eventuale periodo di ferie goduto, la fruizione di permessi, mensilità aggiuntive ed eventuali straordinari o maggiorazioni.
Se è previsto dal CCNL, nel periodo di erogazione dell’indennità INAIL il datore di lavoro dovrà integrare l’indennità versata dell’ente previdenziale, fino a raggiungere il 100% della retribuzione.
e) La copertura assicurativa INAIL per inabilità permanente
Per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi dal 25 luglio 2000, è previsto un indennizzo da parte dell’INAIL secondo il criterio del c.d. danno biologico; in altri termini, si tratta d’indennità erogate a fronte di incidenti sul lavoro e malattie professionali che hanno causato nel lavoratore delle invalidità permanenti:
Le suddette prestazioni economiche vengono erogate dall’INIAL secondo le percentuali appresso indicate:
- se il grado d’invalidità permanente è inferiore al 6% al dipendente non spetta alcun indennizzo;
- se l’invalidità permanente è compresa tra il 6% e il 15%, l’indennizzo è corrisposto in un’unica soluzione, in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione;
- se invalidità permanente è pari o superiore al 16% è prevista in favore del lavoratore irreversibilmente leso una forma di rendita (pensione) influenzata, nel suo ammontare, oltre che dalla percentuale di invalidità, anche dallo stipendio percepito dal dipendente menomato.
f) La domanda di aggravamento
I lavoratori infortunati o che hanno contratto delle patologie professionali, che sono stati dichiarati guariti con postumi inferiori al 6% (senza dunque alcun diritto a percepire indennizzo) o con postumi dal 6% al 15%, potranno presentare domanda di aggravamento del grado di menomazione entro il termine di 10 anni dalla data dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale.