Dopo anni di lavoro anche tu, sfortunatamente, hai subito un incidente e/o contratto una patologia a causa dell’attività prestata? Ricorda allora che se il tuo datore di lavoro è responsabile dell’infortunio o della malattia professionale, potresti avere diritto, oltre all’indennizzo INAIL, anche al risarcimento del c.d. danno differenziale.
Ebbene, lo scopo di quest’articolo è proprio quello di fornire alcune partiche istruzioni che spiegheranno al lavoratore, in maniera chiara e completa, quali procedure dovrà seguire per essere indennizzato dall’INAIL ed ottenere dal datore di lavoro il risarcimento dei danni ulteriori, non coperti dall’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
Indice
Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro.

Nell’ipotesi d’infortunio, anche in itinere (per un approfondimento leggi l’articolo “cos’è l’infortunio in itinere”), il lavoratore deve immediatamente avvertire, anche per mezzo di altri soggetti, ove non avesse la possibilità, il proprio datore di lavoro.
La segnalazione dell’infortunio deve essere sempre fatta, anche nel caso di lesioni di lieve entità.
Dunque, nell’ipotesi d’infortunio e seconda della sua gravità, il lavoratore ha a disposizione le seguenti alternative:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
- recarsi o farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale più vicino;
- rivolgersi al suo medico curante.
In ogni caso, occorre indicare al medico il luogo e le dinamiche dell’infortunio.
Qualunque medico che presta la prima assistenza è obbligato a rilasciare il certificato medico, nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni d’inabilità temporanea assoluta al lavoro, nonché a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’istituto assicuratore.
Quindi, occorrerà avvisare immediatamente il datore di lavoro, che dovrà trasmettere la denuncia nei termini di legge; nel caso in cui tali obblighi non venissero adempiuti, il lavoratore perderebbe il diritto all’indennità relativo ai giorni che precedono l’effettiva comunicazione dell’evento dannoso.
Il lavoratore è tutelato dall’INAIL, l’Istituto nazionale di assicurazione infortuni sul lavoro, ossia l’ente che paga lo “stipendio” dello sfortunato dipendente quando, dopo tre giorni dalla data dell’incidente, non può riprendere la normale attività lavorativa.
Nello specifico, L’INAIL corrisponde al lavoratore un indennizzo per il periodo d’inabilità temporanea assoluta, che comprende anche i giorni festivi, come se fosse, quindi, una normale retribuzione.
Infine, L’INAIL copre gli infortuni sul lavoro anche se causati direttamente dal lavoratore stesso, per sua colpa.
Il datore di lavoro è obbligato a indennizzare il lavoratore infortunato per i primi 4 giorni, a partire dalla data dell’infortunio, che comprendono la giornata in cui è avvenuto l’infortunio, che è considerata giornata di lavoro a tutti gli effetti ed è quindi pagata al 100% della retribuzione giornaliera spettante al lavoratore, e i successivi 3 giorni, chiamati “periodo di carenza” che sono pagati invece al 60% della retribuzione giornaliera.
Durante il “periodo di carenza”, cioè dal 2° al 4° giorno compresi, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, le suddette percentuali della retribuzione media giornaliera.
Solo successivamente a tale periodo subentra l’INAIL, la quale è tenuta a pagare l’indennità giornaliera a partire dal quinto giorno nella misura del:
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno;
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla completa guarigione.
La differenza, pari al 40% nella prima fase e 25% nella seconda, sarà corrisposta dal datore di lavoro.
Terminato il periodo d’inabilità temporanea, il lavoratore sarà sottoposto a visita medico-legale dall’INAIL al fine di valutare la presenza di eventuali postumi. Finito il tempo di recupero stabilito dal medico, il lavoratore che ha subìto l’infortunio sul lavoro dovrà recarsi all’INAIL per sottoporsi a una visita medica. Se il medico dovesse ritenere che la guarigione non è completa, fisserà allora un nuovo appuntamento per un ulteriore controllo e rilascerà un certificato medico che il lavoratore dovrà inviare all’azienda. In caso di completa guarigione, la pratica verrà chiusa ed il lavoratore dovrà riprendere la sua normale attività lavorativa.
Danno biologico derivante da infortunio o malattia professionale
L’Inail riconosce un indennizzo in favore del lavoratore che a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ha subito un danno biologico, ossia una lesione all’integrità psicofisica tale da determinare un’invalidità temporanea o permanente.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 13 D. Lgs. 38/2000 le menomazioni riferite al danno biologico vengono risarcite con un indennizzo che sostituisce la rendita diretta sancita dal testo Unico. Tale modifica, decorre per tutti gli eventi che si sono verificati a partire dal 25 luglio 2000.
Quando l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale provocano una menomazione fisica al lavoratore, questa sarà indennizzata dall’INAIL solo se la percentuale assegnatagli a seguito visita medica ed esami diagnostici, risulti almeno pari al 6%, e fino ad un massimo del 100%.
In altri termini, se il grado di menomazione è:
- inferiore al 6%, non verrà riconosciuto alcun indennizzo;
- compresatra il 6% e il 15%, l’indennizzo è corrisposto in un’unica soluzione (una tantum), in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione in capitale;
- pari o superiore al 16%, dà luogo a una forma di rendita (pensione) influenzata, nel suo ammontare, oltre che dalla percentuale di invalidità e dallo stipendio percepito.
Gli infortunati dichiarati guariti con postumi inferiori al 6% (senza alcun indennizzo) o con postumi dal 6% al 15% possono richiedere l’aggravamento del grado di menomazione entro 10 anni dalla data dell’evento lesivo.
Il danno differenziale: fare causa al datore di lavoro
Nella maggior parte dei casi il datore di lavoro non è tenuto a risarcire il danno subito dal lavoratore a seguito d’infortunio o di malattia professionale perché, come più volte evidenziato, tale danno è già coperto dall’indennizzo corrisposto dall’INAIL; tuttavia, nell’ipotesi in cui l’infortunio o la malattia si siano verificati a causa della condotta colpevole del datore, il lavoratore potrà fare causa nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno differenziale, vale a dire del pregiudizio ulteriore non coperto dall’assicurazione INAIL.
Dunque, il danno differenziale può essere definito, semplicemente, come la differenza tra l’indennizzo che il lavoratore ha percepito dall’INAIL e la maggiore somma che gli spetta a titolo di risarcimento da parte del suo datore di lavoro, risultato responsabile dell’infortunio.
Al riguardo, giova rilevare che l’indennizzo per infortunio sul lavoro copre soltanto alcuni tipi di danni patrimoniali e non patrimoniali; infatti, come innanzi specificato, nell’ambito dei danni patrimoniali l’INAIL rimborsa solo una parte dello stipendio percepito dal lavoratore, cioè il 60% della retribuzione media giornaliera, fino al 90° giorno, e il 75% dal 91° giorno in poi (fino alla completa guarigione), mentre la parte residua resta a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione. Nell’ambito dei danni non patrimoniali, è indennizzato il solo danno biologico permanente, cioè quello che l’infortunato non recupererà mai più, che deve risultare, però, almeno pari al 6%.
Orbene, le voci di danno risarcibili, rientranti nella nozione di danno differenziale e non coperte dall’assicurazione obbligatoria Inail, possono così riassumersi:
- danno patrimoniale: ossia i danni diversi dalla retribuzione come, ad esempio, il lucro cessante derivante dall’eventuale minore capacità futura del lavoratore di produrre reddito;
- il danno biologico temporaneo, cioè quello che scompare trascorso un determinato periodo di tempo
- danno biologico permanenteinferiore al 6%;
- danno morale: componente del danno non patrimoniale, qualificato come ogni turbamento dello stato d’animo.
- danno esistenziale: altra componente del danno non patrimoniale, inteso quale pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali di un persona, inducendolo a concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita.
Orbene, al fine di ottenere il risarcimento del danno differenziale, il lavoratore dovrà dimostrare in giudizio:
- che il suo datore di lavoro non ha adottato tutte gli obblighi di sicurezza che potevano prevenire l’incidente o la malattia;
- di aver subito danni che non sono indennizzati dall’INAIL;
- il nesso di causalità, cioè il collegamento tra il comportamento colpevole del datore di lavoro e il danno subito.
Rivolgersi ad un avvocato
Per un rapido e integrale ristoro dei danni patiti, sarà necessario rivolgersi ad avvocato del lavoro, il quale, prima di rimettere la controversia dinanzi al giudice del lavoro, indicherà al proprio assistito la possibilità di risolvere la questione in via stragiudiziale, vale a dire ricorrendo allo strumento della “conciliazione” e/o dell’”arbitrato”, allo scopo, dunque, di scongiurare le lunghe attese e le consistenti spese derivanti dal procedimento giudiziale.
In ogni caso, sia che la controversia venga definita in via stragiudiziale, sia che si arrivi dinanzi al giudice, è estremamente importante affidarsi ad un avvocato del lavoro competente e dotato di una consolidata esperienza nel settore, affinché aumentino le possibilità di ottenere dal proprio datore il risarcimento dei danni subiti.
Lo Studio Legale Lazzari, con le sue tre sedi principali situate a Lecce, Bologna e Roma, mette a disposizione un gruppo di professionisti altamente qualificati, i quali vantano una solida competenza nel settore, essendosi occupati nel corso degli anni di numerose pratiche che richiedevano uno studio approfondito dei diversi istituti afferenti al diritto del lavoro.