Infortunio sul lavoro : responsabile il collega caposquadra di fatto

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19435/2017, ha enunciato l’importante principio secondo cui risponde a titolo di concorso il lavoratore che ha contribuito a determinare un infortunio sul lavoro, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che costui rivestisse o meno una specifica veste professionale nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato.

Secondo gli Ermellini, ciò che in concreto rileva è che il lavoratore abbia in qualche modo partecipato, mediante azioni, omissioni o inadempimenti, direttamente o indirettamente, alla serie causale che ha portato all’evento lesivo.

La vicenda su cui si è pronunciata la Suprema Corte è quella di un giovane dipendente morto folgorato mentre effettuava l’allacciamento di un impianto telefonico, appoggiandosi al palo della luce con una scala in alluminio. Vicino al giovane apprendista era presente un esperto operaio, il quale, secondo la Corte, benché non rivestisse il ruolo specifico di caposquadra, né di soggetto preposto alla sicurezza, aveva concorso nella determinazione del danno mortale.

Secondo la Corte, il maturo operaio risponde a titolo di residuo concorso di colpa in quanto, trovandosi nei pressi di una potente linea elettrica e visto l’avvicinarsi della pioggia, non ha adottato alcuna misura di cautela o prudenza per evitare danni al ragazzo.

In altri termini, la Cassazione ha ritenuto che il collega della vittima abbia agito, in concreto, come una sorta di caposquadra assumendone di fatto le funzioni, anche se non giuridicamente collocabile all’interno di tale figura professionale.

Come poc’anzi accennato, trattandosi di un residuo concorso di colpa, non si esclude che altre figure professionali rispondano a titolo di colpa prevalente.