
Il lavoratore che non è in grado di eseguire la propria attività a causa di un infortunio occorso durante lo svolgimento delle proprie mansioni potrà, a seconda dei casi, ottenere il pagamento di un’indennità o essere risarcito dal proprio datore di lavoro.
Per tutelarsi contro questi eventi che ledono la salute dei dipendenti, i datori pagano un premio assicurativo destinato a finanziare l’erogazione di un’apposita indennità economica; l’ente previdenziale cui compete l’erogazione di quest’apposita prestazione è L’INAIL.
Diversamente, il lavoratore dipendente potrà richiedere direttamente al proprio datore il risarcimento di tutti danni subiti (compresi quelli non coperti dall’indennizzo INAIL), qualora l’infortunio subito sul luogo di lavoro o la malattia professionale siano riconducibili alla condotta del datore di lavoro, colpevole di aver omesso l’adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione previste dalla normativa vigente.
Indice
Infortunio sul lavoro Risarcimento
L’infortunio sul lavoro può verificarsi essenzialmente per due ragioni: a causa di una tragica fatalità oppure per mancato rispetto da parte del datore delle norme anti infortunistiche.
Nel primo caso, il lavoratore riceverà un indennizzo dall’INAIL, sulla base di tabelle predisposte dall’ente, nell’ipotesi di danni permanenti che vanno dal 6% al 16%. Per danni di maggiore entità, invece, si avrà diritto ad una rendita vitalizia (pensione).
Nella seconda ipotesi, invece, c’è una violazione degli obblighi di sicurezza imputabile al datore di lavoro, e il lavoratore infortunato potrà agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno. In quest’ultimo caso, il lavoratore potrà conseguire il risarcimento del c.d. danno differenziale, derivante dalla differenza tra la somma che il lavoratore percepisce a titolo di indennizzo INAIL e il maggiore danno subito a causa della responsabilità della parte datoriale, che dovrà essere accertata in giudizio.
Infortunio sul lavoro Controllo Inail
Nell’ipotesi d’infortunio sul lavoro o di patologie professionali gravi al punto da rendere il lavoratore inabile al lavoro, quest’ultimo, durante il periodo di malattia, potrebbe rischiare di ricevere una visita fiscale presso il suo domicilio?
Ebbene, trattandosi di una materia di competenza dell’INAIL, non spetta all’INPS effettuare tali controlli; in particolare, da un lettura coordinata della normativa di riferimento, l’INAIL, anziché disporre visite fiscali presso il domicilio del lavoratore, segue una diversa procedura che consiste nel convocare il lavoratore presso la propria sede territorialmente competente, per accertare l’effettività e la gravità dell’infortunio o della malattia contratta sul luogo di lavoro.
Infortunio sul lavoro cosa fare
Al verificarsi dell’infortunio il dipendente dovrà informare senza indugio il datore di lavoro, altrimenti rischierà di perdere le prestazioni INAIL per i giorni precedenti a quello in cui il datore è effettivamente venuto a conoscenza dell’evento lesivo.
In secondo luogo, l’infortunato dovrà sottoporsi a visita medica e fornire all’azienda datrice il certificato medico, la data di rilascio e il codice identificativo, tutti elementi che dovranno essere riportati nella comunicazione d’infortunio.
La struttura sanitaria (es: pronto soccorso) dovrà poi inviare all’INAIL, in via telematica, il certificato medico attestante l’infortunio o la patologia.
Durante il periodo di malattia, il dipendente è obbligato a seguire le cure prescritte dall’INAIL e a presentarsi alle visite mediche periodiche tese ad accertare l’avvenuta guarigione.
Infortunio sul lavoro in itinere
Come già accennato nei precedenti articoli (individuare articoli e riportare i link), Il c.d. infortunio in itinere è l’evento lesivo dell’integrità psico-fisica del lavoratore dipendente che si verifica durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Questo tipo d’infortunio può avvenire, inoltre, durante il tragitto che si abitualmente per la consumazione dei pasti, qualora il lavoratore operi presso un azienda non dotata di una propria mensa.
È previsto l’indennizzo anche per l’infortunio capitato al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro effettuata per accompagnare i figli a scuola.
Qualsiasi tipo di spostamento è coperto da tutela, a prescindere dal mezzo di trasporto pubblico utilizzato, quindi anche in treno, a piedi, in autobus, taxi.
Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato (auto, moto o bicicletta), è coperto dall’assicurazione, solo se l’uso è considerato necessario ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Infine se l’infortunio in itinere è dovuto al consumo di alcool, droga e psicofarmaci al lavoratore dipendente non spetta alcun indennizzo da parte dell’INAIL.
Infortunio sul lavoro chi Paga
Nel momento in cui si verifica un infortunio sul lavoro (o contratta una malattia professionale) la copertura economica dei giorni successivi, durante i quali il dipendente non è in grado di prestare alcuna attività lavorativa, è ripartita tra datore di lavoro e INAIL.
Più precisamente, con riferimento al giorno dell’infortunio la retribuzione è interamente a carico dell’azienda datrice di lavoro. Anche i tre giorni successivi a quello in cui è occorso l’evento lesivo (c.d. “periodo di carenza”) sono interamente a carico del datore.
A partire dal quarto giorno successivo e fino all’effettivo rientro sul posto di lavoro, il trattamento economico è a carico dell’INAIL.
Le somme a carico dell’ente, su richiesta dello stesso vengono anticipate in busta paga dal datore di lavoro, il quale sarà successivamente rimborsato.
Infortunio sul lavoro in nero
Per lavoro in nero s’intende quel rapporto di lavoro subordinato irregolare, poiché il datore di lavoro si avvale delle prestazioni lavorative di un dipendente senza che le due parti abbiano sottoscritto un regolare contratto di lavoro; ciò significa nessuna garanzia per il dipendente, che, ad esempio, nell’ipotesi di infortuni o malattie professionali non potrà beneficiare di alcuna copertura previdenziale e assicurativa.
È agevole comprendere come, nella maggior parte dei casi, i datori di lavoro decidono di optare per questa tipologia di rapporto vietato per conseguire un consistente risparmio sulle imposte previste dal legislatore; tuttavia, essi dimenticano che ove venissero scoperti il prezzo da pagare potrebbe essere molto più salato, in ragione dell’elevata gravosità delle sanzioni previste dall’ordinamento per contrastare tale fenomeno.
Nello specifico, in caso di denuncia alle autorità, o di un accertamento da parte della Guardia di Finanza, il datore di lavoro rischia sanzioni, recentemente inasprite da Decreto Semplificazioni (d.lgs. 151/2015) attuativo del Jobs Act., che possono raggiungere persino i 36.000 euro.
In particolare Le sanzioni comminate nei confronti del datore di lavoro che si avvale di un dipendente in nero sono:
- da €1.500 a € 9.000: per ogni lavoratore irregolare entro i 30 giorni di impiego effettivo;
- da €3.000 a €18.000: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo compreso tra i 31 e i 60 giorni;
- da €6.000 a €36.000: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo superiore ai 60 giorni.
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