Il caso non è infrequente e riguarda il personale di un’ambulanza che, durante una chiamata di emergenza, è rimasta coinvolta in un incidente stradale e uno dei sanitari a bordo ha riportato lesioni personali con postumi permanenti.
In questi casi, come spesso accade quando vi è un concorso di situazioni (o soggetti) che appartengono a ambiti diversi, la strategia di chi è tenuto al risarcimento è quella dello “scarica barile”… con il risultato che l’assicurazione si rifiuta di pagare o paga importi irrisori!
La prima questione da definire è: si tratta di un incidente stradale o di un infortunio sul lavoro?
Al riguardo, non sussiste dubbio alcuno che si tratta di infortunio sul lavoro poiché l’incidente stradale risulta collegato, in modo incontestabile, alla prestazione lavorativa che prevale sulla prima e non è ravvisabile, nel caso specifico, alcuna particolare ragione personale, liberamente determinata dal dipendente stesso, capace di com-portare l’eventuale rottura del nesso di causalità tra la prestazione del servizio e l’incidente.
Questo comporta, per il dipendente infortunato, che potrà beneficiare delle prestazioni INAIL nonché del riconoscimento del danno biologico e morale e di ogni pregiudizio sia sotto l’aspetto patrimoniale che non patrimoniale.
Oltre alle prestazioni INAIL, il dipendente dovrà essere quindi risarcito del danno subito nella sua integralità!!
A tal proposito è bene ricordare che la valutazione INAIL dei postumi costituisce già una prima valutazione medico-legale indicativa del danno.
Quanto al soggetto tenuto al risarcimento, nel caso in questione è l’assicurazione del mezzo a bordo del quale viaggiava il dipendente infortunato (in questo caso la normativa di riferimento è quella del Codice delle Assicurazioni), salvo rinvenire nel caso specifico anche altre responsabilità concorrenti (ad es. del datore di lavoro per violazione delle norme sugli infortuni o inadeguatezza delle cautele prestate o prestabili in particolari situazioni).
Inoltre, in questi casi, possono sussistere altri soggetti obbligati in solido al risarcimento: ad es. i dipendenti dell’USL sono assicurati con polizze RCO verso le quali, in caso di inerzia, è possibile agire in via di surroga.
Infine, i criteri di liquidazione del danno da applicare NON sono quelli stabiliti dal T.U. delle Assicurazioni in materia di RCA, bensì i normali criteri civilisti in materia di risarcimento del danno biologico.
La differenza non è di poco conto in quanto, nel caso di un’invalidità permanente inferiore al 10%, i normali criteri civilisti in materia di risarcimento del danno biologico sono superiori di ben 2 – 2,5 volte quelli previsti dal Testo Unico (Codice delle Assicurazioni).
La materia è oggettivamente complessa per la concorrenza di più discipline: per questo motivo è raccomandabile farsi assistere adeguatamente da professionisti specializzati in questo ambito specifico.