Infortunio dell’autoambulanza

Il caso non è infrequente e riguarda il personale di un’ambulanza che, durante una chiamata di emergenza, è rimasta coinvolta in un incidente stradale e uno dei sanitari a bordo ha riportato lesioni personali con postumi permanenti.

In questi casi, come spesso accade quando vi è un concorso di situazioni (o soggetti) che appartengono a ambiti diversi, la strategia di chi è tenuto al risarcimento è quella dello “scarica barile”… con il risultato che l’assicurazione si rifiuta di  pagare o paga importi irrisori!

La prima questione da definire è: si tratta di un incidente stradale  o di un infortunio sul lavoro?incidente-ambulanza

Al riguardo, non sussiste dubbio alcuno che si tratta di infortunio sul lavoro poiché l’incidente stradale risulta collegato, in modo incontestabile, alla prestazione lavorativa che prevale sulla prima e non è ravvisabile, nel caso specifico, alcuna particolare ragione personale, liberamente determinata dal dipendente stesso, capace di com-portare l’eventuale rottura del nesso di causalità tra la prestazione del servizio e l’incidente.

Questo comporta, per il dipendente infortunato, che potrà beneficiare delle prestazioni INAIL nonché del riconoscimento del danno biologico e morale e di ogni pregiudizio sia sotto l’aspetto patrimoniale che non patrimoniale.

Oltre alle prestazioni INAIL, il dipendente dovrà essere quindi risarcito del danno subito nella sua integralità!!

A tal proposito è bene ricordare che la valutazione INAIL dei postumi costituisce già una prima valutazione medico-legale indicativa del danno.

Quanto al soggetto tenuto al risarcimento, nel caso in questione è l’assicurazione del mezzo a bordo del quale viaggiava il dipendente infortunato (in questo caso la normativa di riferimento è quella del Codice delle Assicurazioni), salvo rinvenire nel caso specifico anche altre responsabilità concorrenti (ad es. del datore di lavoro per violazione delle norme sugli infortuni o inadeguatezza delle cautele prestate o prestabili in particolari situazioni).

Inoltre, in questi casi, possono sussistere altri soggetti obbligati in solido al risarcimento: ad es. i dipendenti dell’USL sono assicurati con polizze RCO verso le quali, in caso di inerzia, è possibile agire in via di surroga.

Infine, i criteri di liquidazione del danno da applicare NON sono quelli stabiliti dal T.U. delle Assicurazioni in materia di RCA, bensì i normali criteri civilisti in materia di risarcimento del danno biologico.

La differenza non è di poco conto in quanto, nel caso di un’invalidità permanente inferiore al 10%, i normali criteri civilisti in materia di risarcimento del danno biologico sono superiori di ben 2 – 2,5 volte quelli previsti dal Testo Unico (Codice delle Assicurazioni).

La materia è oggettivamente complessa per la concorrenza di più discipline: per questo motivo è raccomandabile farsi assistere adeguatamente da professionisti specializzati in questo ambito specifico.