INAIL: nessuna indennità per infortunio non connesso all’attività lavorativa

Con la recente ordinanza n. 12549/2018, la Cassazione si è espressa sulla indennità per inabilità temporanea fornendo dei chiarimenti importanti.

Segnatamente, gli Ermellini hanno spiegato quando spetta l’indennità riconosciuta dal d.P.R. 1124/1965 in caso d’infortunio avvenuto per causa violenta “in occasione di lavoro”.

La questione sottoposta all’attenzione della la Corte di Cassazione trae origine dal ricorso presentato dalla moglie, unitamente ai figli, di un lavoratore, i quali avevano chiesto all’INAIL il riconoscimento dell’ indennità per inabilità temporanea dovuta al de cuius, nonché della rendita ai superstiti del lavoratore assicurato.

Il Giudice di prime cure e la Corte territoriale avevano rigettato tale richieste, evidenziando come l’attività svolta al momento dell’infortunio dal parente defunto non fosse qualificabile come attività immediatamente e necessariamente connessa con lo svolgimento delle mansioni tipiche dell’attività edilizia svolta professionalmente dal de cuius. Ebbene, per i giudici di merito non poteva riscontrarsi un diretto collegamento tra l’attività lavorativa svolta e le circostanze di fatto in cui si era determinato l’infortunio, atteso che, nel caso di specie, il soggetto stava sezionando un tronco d’albero per ricavare travi da destinare a copertura del proprio garage/deposito in corso di realizzazione.

Gli eredi impugnavano la sentenza della Corte d’Appello dinanzi la Suprema Corte.

Gli Ermellini hanno, preliminarmente, specificato che l’art. 2 del d.P.R. n. 1124/1965 copre tutti i casi d’infortunio avvenuto per causa violenta “in occasione di lavoro” che cagionino un’inabilità al lavoro superiore a tre giorni.

I giudici di legittimità hanno poi precisato che nella nozione di “occasione di lavoro” rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore (cfr. Cass. 17917/2017).

La Suprema Corte ha escluso che la fattispecie in esame potesse essere ricompresa nell’ambito dell’oggetto della tutela, poiché l’ipotesi di un infortunio verificatosi durante l’attività di acquisto del materiale utile all’impresa artigianale era sensibilmente diversa dall’infortunio realizzatosi in attività non direttamente e necessariamente connesse all’attività professionale svolta; in particolare, secondo la  Corte  era evidente il taglio di albero finalizzato al rifornimento di travi di legno utili a costruire il garage/deposito dell’artigiano rappresentasse un’ attività non direttamente connessa a quella dell’artigiano costruttore edile.

La Cassazione rigettava, pertanto, il ricorso presentato dai parenti superstiti del de cuius.