IN CHE MODO IL TERZO TRASPORTATO PUÒ OTTENERE IL RISARCIMENTO?

Con l’ordinanza n. 16143 del 17.06.2019, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sull’ipotesi di danno da sinistro stradale occorso al soggetto trasportato, precisando come la richiesta di risarcimento del danno da parte del passeggero deve essere formulata evidenziando proprio la sua posizione di terzo trasportato. Pertanto, è irrilevante che il costui agisca verso il vettore o nei confronti del conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro oppure ancora che decida di convenire in giudizio entrambi, affinché siano chiamati a risponderne in solido.

La vicenda

Il caso rimesso all’attenzione della Corte di Cassazione scaturisce da un sinistro stradale che coinvolgeva un auto e un autocarro; i due mezzi subivano dei danni e i trasportati sulla vettura riportavano delle lesioni personali. Il vettore e i passeggeri convenivano in giudizio il conducente dell’autocarro e la società proprietaria dello stesso, oltre alla compagnia assicuratrice. In primo grado, veniva accertata la responsabilità nella causazione dell’incidente, nella misura del 70% in capo al proprietario della macchina e del 30% al conducente dell’autocarro.

Per quanto qui di interesse, il giudice di merito condannava il conducente dell’autocarro, la società proprietaria dello stesso e la compagnia assicuratrice a rifondere ai passeggeri un importo decurtato del 70 % – in quanto la responsabilità del convenuto era pari al 30%. Tale decisione veniva confermata in appello.

Avverso la pronuncia, ricorrono i terzi trasportati, lamentando la riduzione del 70% del risarcimento, operata dal giudice di merito, in luogo del ristoro integrale. Secondo i ricorrenti, infatti, il giudicante aveva erroneamente applicato l’art. 2055 c.c., a mente del quale deve essere risarcito l’intero danno – e non già una percentuale – in forza della responsabilità solidale.

Il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno

La Corte ha sottolineato come il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno sia pacifico in giurisprudenza, (Cass. 8292/2008; Cass. 22228/2014), fatta salva l’ipotesi in cui il soggetto sia anche proprietario del mezzo (Cass. 28062/2008; Cass. 7704/2015). In particolare, «il terzo trasportato ha diritto al ristoro per intero dei danni accertati e quantificati, non potendo subire in alcun modo decurtazioni in ragione della diversa partecipazione e responsabilità di uno o più soggetti». Pertanto, il passeggero, che abbia subito danni a seguito dell’incidente, può ottenere il completo ristoro, sia dal vettore che dal conducente del veicolo antagonista. I due conducenti, nonché i loro assicuratori della R.C.A., sono solidalmente responsabili del fatto, in qualità di coautori dell’illecito.

Infatti, in virtù dell’art. 2055 c.c., non rileva, ai fini del risarcimento del trasportato, la diversa graduazione della responsabilità delle parti che, invece, conta nei rapporti interni tra i corresponsabili.

In buona sostanza, il terzo trasportato ha diritto ad ottenere integralmente il ristoro del danno patito, indifferentemente, da uno dei due coobbligati solidali; spetterà, poi, al soggetto che ha pagato agire in via di regresso nei confronti del corresponsabile nella misura della responsabilità accertata (Cass. 22228/2014).

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La decisione della Suprema Corte

Gli ermellini precisano che la richiesta di risarcimento del passeggero debba essere formulata utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato. ricordiamo che la causa petendi è il titolo giuridico, o la ragione giustificativa, della domanda proposta e consiste nell’esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa azionata. il terzo, pertanto, deve agire in qualità di trasportato al fine di avere diritto al ristoro integrale. infatti, è irrilevante che il passeggero agisca verso il vettore (ossia il conducente del mezzo sul quale viaggiava) o verso il conducente del mezzo antagonista o, ancora, decida di convenire in giudizio entrambi. per poter applicare la responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., il «danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili». nel caso di specie, i trasportati e il vettore avevano agito in giudizio congiuntamente, con il patrocinio dello stesso legale, facendo valere un’unica posizione processuale, senza distinzioni tra le richieste di tutti gli attori (ossia le domande di conducente e trasportati). pertanto, la richiesta risarcitoria dei passeggeri era stata proposta nei confronti dei convenuti, in quanto ritenuti corresponsabili dell’incidente, in virtù della responsabilità solidale tra il conducente, il proprietario e la società assicuratrice dell’autocarro, e non già in base alla qualità di trasportati.

Solo nel corso del processo, era stata formulata una domanda contro il vettore, in qualità di trasportati, dichiarata inammissibile. pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, secondo gli ermellini, correttamente la corte di merito ha ritenuto infondato il motivo di appello proposto dai passeggeri, giacché questi, solo tardivamente, hanno fatto valere la qualità di trasportati per ottenere l’integrale risarcimento dei danni ex art. 2055 c.c..

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