
Indice
Il danno da nascita indesiderata
La Suprema Corte, con la sentenza n. 2070/2018 ha specificato che il risarcimento del danno da nascita indesiderata non è strettamente connesso con la salute della madre, ma riguarda le negative ricadute esistenziali che si verificano nella vita di entrambi genitori.
Per i giudici di legittimità, infatti, una lettura costituzionalmente orientata della legge n. 194/1978 impone d’interpretare il bene salute come benessere psicofisico della persona, con la conseguenza che se dall’erroneo intervento d’interruzione di una gravidanza derivi una nascita indesiderata, il risarcimento non può limitarsi al danno alla salute della madre, ma deve ricomprendere altresì il danno patito da ambedue i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione.
Il caso concreto
Nella caso di specie, i coniugi avevano richiesto il risarcimento del danno da responsabilità medica, poiché la coppia aveva deciso di interrompere la gravidanza della donna, con un intervento che, tuttavia, non era andato a buon fine. La gestazione, infatti, era gemellare ma l’intervento di interruzione aveva riguardato un solo feto e, a causa del superamento del termine di cui all’art. 4 della legge numero 194/1978 al momento della scoperta dell’errore non era stato possibile ripetere l’interruzione e la gravidanza era stata, quindi, portata a termine.
Orbene, in disparte la lesione all’integrità psico-fisica della madre, secondo gli Ermellini spettava ad entrambi i genitori il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione.