
Lo scorso mercoledì 2 febbraio, il TAR Lazio ha emesso tre importantissimi decreti con cui sono stati accolti, ancorché in via cautelare, altrettanti ricorsi tesi ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti con cui il Ministero della Giustizia ha disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario, nei confronti di alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia non vaccinati.
Si tratta di un rilevante orientamento formatosi in senso al TAR Lazio che, aggiungendosi ad altre (finora isolate) pronunce conformi, ha permesso di valorizzare i diversi principi di rango costituzionale sottesi alla scelta di tutti quei dipendenti pubblici (miliari e civili) che, a tutt’oggi, hanno deciso di sottoporsi all’obbligo vaccinale anti Covid – 19 .
I succitati decreti del TAR Lazio sono stati tutti resi in confronti del Ministero della Giustizia su ricorso proposto da pubblici impiegati appartenenti, rispettivamente, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (decreto n.721), al Provveditorato Regionale per la Lombardia (decreto n.724) alla Direzione della Casa Circondariale (decreto n.726).
Passando alla disamina dei decreti cautelari in commento occorre evidenziare come il Presidente della Quinta Sezione del Tar Lazio, dott. Leonardo Spagnoletti, abbia correttamente rilavato come i ricorsi prospettassero “in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa”, ritenendo che “… in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale”.
La richiesta di annullamento dei provvedimenti oggetto di gravame è stata dunque accolta dal Presidente del V Sez. del TAR capitolino.
Ebbene, volendo prescindere dall’esito dei succitati giudizi, non può certamente ignorarsi come la giurisprudenza amministrativa stia iniziando a rettificare la propria originaria posizione; ed infatti, con le tre pronunce in esame si è passati da un orientamento granitico e rigoroso con cui è stata, in più occasioni, ribadita la preminenza dall’obbligo di vaccinazione rispetto a qualsiasi altro principio costituzionale di carattere individuale, ad un tentativo di equo bilanciamento dei noti interessi contrapposti.
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