
Il testamento di cui all’ art. 587 c.c. rappresenta l’unico strumento giuridico che ci consente di stabilire a chi lasciare i nostri beni materiali per il tempo in cui non saremo più in vita; è risaputo, tuttavia, come oggigiorno gran parte della nostra vita privata si sia trasferita online, custodita in uno spazio virtuale che rimane accessibile anche dopo la nostra morte. Password, account, profili social vengono considerati, ormai, dei veri e propri beni da tutelare in caso di morte del loro proprietari: ecco allora che spunta l’idea del testamento digitale.
Questo tipo di testamento riassume tutte le informazioni presenti in rete appartenenti a un determinato utente, un file contenente tutti i suoi dati personali (password, codici PIN, numeri di conto, account social, ecc.) e le relative istruzioni (ad esempio, mantenimento dei profili o eliminazione definitiva) che al momento del suo decesso verranno comunicate alla persona scelta.
Ebbene, per la concreta attuazione delle ultime “disposizioni digitali” del testatore si possono generalmente seguire due diverse strade: 1) la condivisione dei dati con una persona di fiducia o; 2) il mandato post mortem exequendum.
– La prima soluzione è appunto quella di comunicare i dati personali ad una persona fidata (un amico, un parente) affinché la trasmetta al destinatario finale o la trattenga per eseguire le ultime volontà del de cuius. È la scelta più semplice, ma allo stesso tempo la più rischiosa, poiché non si può sapere con certezza come si evolverà il rapporto con il soggetto prescelto.
– Il mandato post mortem exequendum è la seconda tra le soluzioni per trasmettere al beneficiario designato i propri dati personali. Si tratta di un contratto attraverso cui una parte si obbliga a compiere per conto di un’altra determinati atti giuridici ovvero delle operazioni materiali da eseguirsi in seguito alla sua morte. Nello specifico, il mandante conferisce a un altro soggetto (c.d. mandatario) il compito di comunicare i dati dallo stesso custoditi al destinatario indicato o, in alternativa, di utilizzarli per compiere una determinata attività (es. la cancellazione dei contenuti di un account), il tutto nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute.
Qualora il testatore voglia dunque garantire il passaggio del proprio patrimonio virtuale a un altro soggetto questo contratto rappresenta lo strumento più adeguato e sicuro.
L’unico limite imposto dalla legge è quello legato alle attribuzioni di carattere patrimoniale; in altre parole, non può essere utilizzato il mandato post mortem per trasferire beni aventi valore patrimoniale perché altrimenti si violerebbe il divieto di patti successori.
Inoltre, al fine di scongiurare gli inconvenienti illustrati nell’ipotesi di mera nomina della persona di fiducia sarebbe preferibile che il testatore indicasse quale mandatario un professionista (es: un avvocato) non solo per evitare che il sorgere di problemi relazionali possa pregiudicare l’attuazione delle sue volontà, ma soprattutto perché un professionista garantisce, solitamente, un’esecuzione diligente del mandato conferitogli.
I social network e il testamento digitale
Al riguardo, è importante ricordare che tutti i più noti social network prevedono la possibilità di lasciare un testamento digitale: – Facebook, ad esempio, dà la possibilità di lasciare questo specie di testamento indicando una persona che potrà utilizzare il nostro account quando non ci saremo più. In pratica, è possibile autorizzare un “contatto erede”, il quale, dopo la nostra morte, potrà gestire il nostro profilo. Attenzione, però, perché il “contatto erede” avrà comunque delle limitazioni, poiché non entrerà nel pieno possesso del nostro account, ma potrà gestirne uno che Facebook definisce “commemorativo”. In sostanza, il “contatto erede” potrà rispondere alle richieste di amicizia, modificare l’immagine del profilo, scrivere un post, ma non potrà utilizzare l’account per fini personali.
– Google, invece, consente di scegliere fino a 10 persone per la gestione del proprio account dopo la morte o nel caso in cui, semplicemente, l’account diventi inattivo.
In pratica, per stilare il testamento digitale su Google è necessario seguire una procedura guidata, che consentirà di comunicare a Google quando dovrà considerare inattivo il nostro account. Poi occorrerà indicare le persone che saranno beneficiarie di questo particolare testamento, le quali ne verranno a conoscenza solo nel momento in cui l’account non sarà più attivo.
– Su Twitter, invece, i familiari o una persona designata in vita dal defunto potranno chiedere la cancellazione dell’account fornendo la prova del decesso (es: certificato di morte), e per farlo dovranno compilare un apposito modulo.
– Anche LinkedIn prevede una procedura simile a quella praticata da Twitter, attribuendo solo la possibilità di segnalare il decesso dell’utente e richiedere, quindi, la cancellazione del suo account. A tal fine, sarà necessario collegarsi alla pagina ufficiale del sito e compilare il modulo online, indicando il nome della persona deceduta e il tipo di rapporto che intercorreva con la stessa.
Il nuovo Codice della privacy e il testamento digitale
La possibilità di redigere un testamento digitale è stata in un certo qual modo ufficializzata dal Codice della privacy, coordinato con le modifiche introdotte dal recente decreto legislativo numero 101/2018.
In particolare, il nuovo articolo 2-terdeciesprevede che i diritti in materia di protezione dei dati personali riguardanti le persone decedute possono essere esercitati da “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione“.
Ragionevolmente la norma fa riferimento, anzitutto, a coloro che hanno assunto la qualità di erede del defunto. In aggiunta, il disposto in esame prevede che per poter esercitare i diritti sulla privacy del defunto è sufficiente essere titolari di un proprio interesse o essere stati incaricati dall’interessato oppure, ancora, vantare delle ragioni familiari che meritano di essere tutelate.
L’articolo 2-terdecies, al comma 2, fissa, però, delle eccezioni, stabilendo che l’esercizio dei diritti del defunto non è ammesso nei casi stabiliti dalla legge e quando l’interessato lo aveva espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata. Nello specifico, la volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei propri diritti deve risultare in modo non equivoco, deve essere “specifica, libera e informata” e può riguardare tutti i diritti o solo alcuni di essi.
Va infine evidenziato che la volontà dell’interessato può essere revocata o modificata in ogni momento.
I diritti che in concreto possono essere esercitare sono, a titolo esemplificativo:
- l’accesso ai dati personali
- la rettifica cancellazione e dei dati personali
- la limitazione all’utilizzo dei dati personali
- l’opposizione all’utilizzo dei dati personali
Infine, si evidenzia che il contenuto del testamento digitale incontra dei limiti stabiliti dallo stesso articolo 2-terdecies, al comma 5. In particolare, l’oggetto del testamento non può ledere in alcun modo l’esercizio, da parte di terzi, dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell’interessato, né deve compromettere il diritto di difendere in giudizio i propri interessi.