
In virtù della procedura di recupero dei crediti transfrontaliera, introdotta dalRegolamento UE n. n. 655/2014, sarà possibile per il creditorechiedere il sequestro conservativo sui conti bancari del debitore per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Nello specifico, il creditore transnazionale potrà chiedere al giudice l’adozione di una c.d. “ordinanza europea” che blocchi il conto, allo scopo di evitare che, durante il tempo necessario per far valere in giudizio le ragioni creditorie, il debitore possa nascondere le proprie disponibilità monetarie, rendendole non più rintracciabili.
In altri termini, con il nuovo sequestro conservativo, il denaro viene bloccatio restando presso la banca, la quale però è tenuta a non consentirne il prelievo o lo spostamento su altri conti in attesa della decisione del giudice.
Al fine di comprendere la portata di questa nuova procedura, basti pensare che un milione di piccole imprese hanno difficoltà a recuperare i crediti transfrontalieri, con una perdita di 600 milioni di euro all’anno. Ed invero, proprio per evitare questi danni è stato scritto il pacchetto di «misure per la giustizia», tra cui vi rientra la misura cautelare dell’ordinanza europea di blocco del conto corrente. Essa si applica solo se il debitore e il creditore appartengono a Stati diversi dell’Unione Europea o anche quando «l’autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario oggetto dell’ordinanza è tenuto in un altro Stato membro». Sono esclusi, però, alcuni crediti: tra gli altri, quelli relativi alle procedure di insolvenza, la materia fiscale, doganale o amministrativa, i diritti patrimoniali derivanti da un regime matrimoniale, i testamenti.
Il creditore può richiedere l’emissione dell’ordinanza di sequestro del conto corrente prima di avviare la causa di recupero crediti contro il debitore o in corso della stessa. L’istanza viene depositata con moduli standard uguali in tutti gli Stati. Una volta adottata – di norma entro 10 giorni – l’ordinanza di sequestro conservativo sarà riconosciuta negli altri Stati membri, in modo automatico, senza procedure speciali.
Il creditore può avvalersi dell’ordinanza di sequestro sostanzialmente in due ipotesi:
– La prima è quella “ordinaria” del sequestro conservativo, vale a dire quando si ricorre al sequestro nelle more della definizione del giudizio di merito volto ad ottenere una sentenza di condanna: in questo caso il debitore può agire prima della causa o durante la causa già instaurata. In questa ipotesi sarà competente ad emettere l’ordinanza il giudice che sarebbe competente a conoscere del merito della controversia. Laddove, però, il debitore sia un consumatore il giudice competente sarà sempre il giudice dello Stato membro dove è domiciliato il consumatore.
– La seconda ipotesi ricorre “dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore”.
In tal caso sarà competente ad emettere l’ordinanza il giudice dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata la transazione giudiziaria che riconosce il credito che si intende tutelare.