Il risarcimento è ridotto se il pedone non attraversa sulle strisce

Il pedone che non transita sulle strisce pedonali può subire la diminuzione del risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente

In linea di principio, chi subisce un danno diventa un creditore del soggetto responsabile. Tuttavia, nella quantificazione del predetto credito, occorre verificare se il danneggiato ha contribuito a cagionare la lesione dallo stesso patita. Ed infatti, se il danneggiato ha in qualche modo, e con la propria condotta, contribuito a provocare il danno subito e/o ad aggravarne le conseguenze, subirà proporzionatamente la riduzione dell’ammontare del risarcimento dovutogli: detto principio è stabilito dall’art. 1227 c.c..

Ciò premesso, nell’ipotesi di mancato attraversamento sulle strisce, il pedone può essere ritenuto corresponsabile dell’incidente subito. Questa conseguenza deriva dall’articolo 190, co. 5, del codice della strada, il quale dispone che “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.

Appare dunque evidente che il pedone che non si trova sulle strisce pedonali ed effettua un attraversamento pericoloso, debba dare la precedenza alle macchine che circolano e procedere al transito solo se si trova in una condizione tale da impedire qualsivoglia evento accidentale.

Nel contempo, l’investimento avvenuto al di fuori delle strisce pedonali lascia presumere che una qualche minima imprudenza sia stata compiuta anche dal pedone. A tali conclusioni è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza. n. 27524/2017.

Secondo gli Ermellini è stata legittima la decisione adottata dalla Corte di Appello, con la quale aveva ridotto del 20% il risarcimento dovuto al pedone investito, che aveva attraversato al di fuori delle strisce pedonali.

In particolare, in questa sentenza, La Corte territoriale aveva qualificato la guida del conducente dell’auto investitrice come “sicuramente colposa”, “distratta” ed in violazione dei limiti di velocità previsti per quel tratto stradale. Sennonché, aveva altresì riscontrato il comportamento imprudente del pedone che aveva effettuato l’attraversamento in orario notturno, non sulle strisce, e quindi senza concedere la dovuta precedenza alle auto circolanti, così come previsto dal codice della strada. Per tali motivi, è stato ritenuto lecito ridurre il risarcimento delle lesioni patite dal pedone.