
Nell’ipotesi in cui il cittadino abbia subito un’espropriazione illegittima, questi potrà richiedere il risarcimento dei danni patiti.
Ebbene, con la recente sentenza n. 708/17, il Tar Calabria si è pronunciato proprio sull’ipotesi in cui un soggetto sia stato espropriato dal Comune di un terreno e, successivamente, il provvedimento di espropriazione sia stato dichiarato illegittimo; ebbene, secondo il giudice amministrativo, in questo particolare caso, l’espropriato può limitarsi a chiedere il solo risarcimento del danno e non la restituzione del fondo quando quest’ultimo è stato irreversibilmente trasformato e, quindi, è venuto meno l’interesse alla recupero dello stesso.
La questione in esame riguarda tutti i casi d’illegittima occupazione per pubblica utilità. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità da parte della pubblica amministrazione, non abbia fatto seguito il decreto di espropriazione entro i termini indicati dalla legge.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, il proprietario espropriato ha innanzitutto il diritto a chiedere la restituzione del bene poiché la realizzazione dell’opera pubblica non costituisce un ostacolo alla possibilità di restituire l’area illegittimamente espropriata.
Nondimeno, in alternativa alla restituzione dell’immobile, il proprietario potrà chiedere, entro il termine di cinque anni, il solo risarcimento del danno subito, rinunciando in tal modo alla proprietà del bene ed alla sua restituzione, poiché non più interessato al medesimo; di solito, ciò si verifica nell’ipotesi in cui il fondo abbia subito una trasformazione irreversibile.
Nello specifico, con la succitata sentenza il Tar Calabria ha precisato che, “deve riconoscersi alla parte ricorrente il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione illegittima”. Il danno dovrà essere liquidato entro centoventi giorni e va commisurato al valore del terreno “prendendo come riferimento il valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle entrate”.
Con riferimento al quantificazione del suddettodanno da mancata disponibilità del fondo, i giudici hanno precisato che la liquidazione avviene nella misura del 5% per cento del valore del terreno per ogni anno di occupazione illegittima e, oltre al risarcimento, dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.