
Quando si discute di pignoramento, spesso si fa rifermento anche al c.d. minimo vitale. Trattasi, in concreto, di una somma che non può essere aggredita in alcun modo dal creditore e che garantisce al debitore il soddisfacimento delle sue primarie necessità.
Pertanto, colui che subisce il pignoramento dello stipendio tende subito a domandarsi se ha diritto a un minimo vitale che i suoi creditori non possono mai pignorare?
Ebbene, purtroppo il minimo vitale è escluso per il pignoramento dello stipendio, infatti, esso è previsto dalla legge esclusivamente per il pignoramento della pensione, mentre gli stipendi possono essere aggrediti, ma solo nel rispetto di altri particolari limiti.
Ma procediamo con ordine.
Con riferimento alle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, l’articolo 545 del c.p.c. stabilisce l’impignorabilità per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. In concreto detta somma, per l’anno corrente, è pari a 679,50 euro, vale a dire 453 euro più la sua metà. Il pignoramento, dunque, può riguardare solo la parte eccedente tale importo, tra l’altro non per l’intero, bensì nel limite del quinto.
Invece, per le somme percepite a titolo di stipendio, benché il legislatore non abbia previsto alcun minimo vitale, i lavoratori dipendenti potranno comunque contare sulla limitazione del quinto dell’importo dello stipendio netto, oltre il quale il pignoramento non può estendersi.
Se, quindi, a titolo esemplificativo, lo stipendio netto risulta pari a 1.200,00 euro, potranno essere pignorate mensilmente al più 240,00 euro.
Inoltre, nell’ipotesi in cui dovessero contemporaneamente concorrere cause diverse, il pignoramento dello stipendio non potrà, tuttavia, estendersi oltre la metà del suo ammontare; mentre, nel caso di crediti alimentari, le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego possono essere pignorate nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da questi delegato.
Siffatte ulteriori limitazioni trovano applicazione anche alle pensioni, ma sempre per la parte che eccede il minimo vitale.