IL MINORE PUÒ ACCETTARE L’EREDITÀ SOLTANTO CON IL BENEFICIO DI INVENTARIO

Con ordinanza n. 15267 del 5 giugno 2019, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sull’istituto dell’accettazione di eredità nell’ipotesi in cui il chiamato all’eredità sia un minore. Gli ermellini hanno chiarito che l’accettazione dell’eredità da parte di chi esercita la relativa responsabilità sul minore, deve avvenire con beneficio d’inventario ai sensi dell’art. 471 c.c., precisando, tuttavia, che l’art. 489 c.c., non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all’eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in modo che lo stesso possa rispondere dei debiti contratti in vita del de cuius entro il valore dei beni ereditati.

La vicenda

Il caso rimesso al vaglio dei giudici di legittimità prende le mosse dalla sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da S.A., in qualità di madre esercente la potestà sulla minore F.F., nei confronti della Plurifin Co. Compagnia Generale Investimenti s.p.a. avverso la sentenza con cui il tribunale di Bologna la aveva condannata, con altri, al rilascio di un immobile occupato senza titolo, a suo tempo condotto in locazione da F.G. deceduto, di cui F.F. era erede accettante con beneficio di inventario, oltre al pagamento di canoni di locazione, indennità di occupazione e spese processuali.

Nello specifico, la corte territoriale ha ritenuto che la sentenza di condanna della minore quale erede da parte del tribunale fosse pienamente legittima, dovendo la stessa rispondere intra vireso ultra vires hereditatis, rispettivamente a seconda dell’avere o non avere essa adempiuto all’onere di compiere l’inventario nel termine.

La corte d’appello ha ritenuto infondato l’assunto degli appellanti secondo cui ex art. 489 c.c., non era possibile, in pendenza del termine per la redazione dell’inventario, alcuna condanna dell’accettante beneficiata.

Il giudice ad quem ha poi ritenuto che la rinuncia all’eredità successivamente operata dalla minore in data 15 gennaio 2013 fosse da considerarsi inesistente, essendo possibile la sola limitazione responsabilità per chi avesse comunque accettato, se l’inventario fosse stato redatto nel termine.

Il principio della Suprema Corte

 La Suprema Corte ha preliminarmente rammentato che il nostro ordinamento prevede che, nel caso di eredità cui sia chiamato un minore, il legale rappresentante (di norma i genitori congiuntamente o il genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio) possa – non debba – accettarla o rinunciarvi; in caso sia di accettazione sia di rinuncia sarà necessaria autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c.. Nel caso di accettazione, essa deve essere necessariamente fatta con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 471 c.c., norma protettiva che, attraverso l’obbligo di accettazione col beneficio di inventario, impedisce – compiuto l’inventario – l’effetto della confusione tra i patrimoni dell’erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede nei limiti del valore dell’attivo ereditario.

Qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, chiamato all’eredità, o comunque il legale rappresentante, faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c., a ciò autorizzato, ne deriva – diversamente da quanto opinato da parte ricorrente – l’acquisto da parte del minore della qualità di erede.

Se il rappresentante non compie l’inventario – necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità – si pone, per i minori e altri incapaci, una particolare ulteriore tutela: l’inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’art. 489 c.c., che “i minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”.

Da tutto ciò discende che l’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell’inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Mancando l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione di cui all’art. 480 c.c., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d’inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità. Viceversa, qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c., da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l’inventario– necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; se anche in tale termine non si provveda, l’accettante è considerato erede puro e semplice(art. 489 c.c.).

A parere della Cassazione, le avverse tesi della ricorrente risultano viziate da una confusione in ordine alla nozione di “fattispecie a formazione progressiva”, riferita dalla dottrina e dalla giurisprudenza all’accettazione beneficiata; segnatamente, i giudici di legittimità assumono che la ricorrente infondatamente sostiene che, se non si sia completata la fattispecie con l’inventario, il minore divenuto maggiorenne potrebbe ancora rinunciare, pur in presenza di previa dichiarazione di accettazione.

In definitiva, gli ermellini hanno disposto che il ricorso debba essere rigettato, posto che la corte d’appello aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto già formulato da questa corte (v. Cass. n. 8034 del 19/07/1993), e che va qui ribadito, secondo cui: “L’art. 489 c.c., non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all’eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis”.

Alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.