Il figlio del primo matrimonio può essere istituito erede dal nuovo coniuge del genitore?

Oggigiorno capita spesso che un soggetto, a causa del fallimento del primo matrimonio o per il decesso del proprio coniuge, decida di formalizzare il rapporto con il nuovo compagno celebrando le c.d. seconde nozze. Ebbene, può verificarsi che il precedente rapporto matrimoniale sia stato caratterizzato dalla nascita di figli.  In tale ipotesi, occorre domandarsi se quest’ultimi abbiano o meno un legame di parentela con il nuovo coniuge del genitore e se, quindi, il figlio di primo letto può essere istituito suo erede.

Al fine di rendere una risposta esaustiva a tali domande, è necessario preliminarmente distinguere le due possibili situazioni che possono verificarsi alla morte di una persona e cioè la successione legittima e quella testamentaria. Nella prima la successione si realizza senza alcun testamento, nella seconda, invece, entrano in gioco le ultime volontà del de cuius: solo in quest’ultimo caso, il figlio del primo matrimonio potrebbe essere erede del nuovo coniuge del proprio genitore.

Nella successione legittima

Specificamente, la successione legittima è quella che si realizza quando una persona decede senza aver lasciato alcun testamento. In questo caso, è la legge che disciplina la successione, prevedendo che l’asse ereditario del defunto debba dividersi rispettando i gradi di parentela, a partire dai parenti più prossimi (ad esempio, figli coniuge, genitori) ed a finire con quelli più lontani (ad esempio, fratelli, cugini, cugini di secondo grado, ecc.). Inoltre, è importante sapere che nella successione legittima la presenza del coniuge superstite o dei figli esclude che il patrimonio possa andare, pro quota, ai parenti più lontani.

Detto ciò, appare evidente che si tratta di un fenomeno successorio in cui non rientra figlio del primo matrimonio, infatti, anche se, per esempio, la persona defunta era la seconda moglie del proprio genitore, con questa non esisteva alcuna parentela.

Nella successione testamentaria

Diversa è la situazione in ordine alla successione testamentaria, nella quale il titolare del patrimonio stabilisce chi sarà suo erede e, talvolta, anche in che modo dovranno essere divisi i propri beni. Muovendo da tale prospettiva, prima di morire, la seconda moglie potrebbe aver previsto una quota ereditaria a favore del figlio che il coniuge ha avuto dal primo matrimonio. Infatti, sebbene questi non fosse il proprio figlio naturale, potrebbe comunque riconoscergli una parte di eredità poiché legata affettivamente allo stesso. Si tratta di una scelta pienamente legittima, ma che dovrà essere effettuata nel rispetto dei diritti ereditari dei legittimari.

Il rispetto della quota degli eredi legittimari

Questi sono, i figli di prime nozze della donna deceduta. Essi, se sono più di uno, avrebbero diritto a divedersi almeno i 2/3 del patrimonio ereditario della madre, la quale potrà riservare al figlio del coniuge la c.d. quota disponibile,  cioè quella parte di patrimonio che il testatore può destinare a chiunque desideri. Pertanto, la disposizione testamentaria favorevole al figlio del coniuge potrà essere priva di contestazioni, soltanto se rispetterà i diritti dei legittimari (figli naturali o adottivi, ascendenti e fratelli). In caso contrario, questi potranno impugnare il testamento e ridurre le disposizioni previste, fino al soddisfacimento della quota minima ad essi riservata dalla legge.

Le donazioni in favore del figlio del coniuge

È bene ricordare, infine, che si dovrà tenere conto anche delle donazioni eseguite in vita dal defunto; infatti, anche in questo caso, eventuali atti di liberalità ricevuti dal figlio del primo matrimonio, dovranno fare i conti con i diritti ereditari dei figli diretti e legittimi del defunto, poiché anche le donazioni potrebbero essere oggetto di specifica azione di riduzione, fino al soddisfacimento della quota ereditaria ad essi garantita dalla legge.