Il concorso di colpa nell’ipotesi di incidente stradale

Nell’ipotesi di un incidente stradale, si discute spesso di concorso di colpa in quanto è proprio la legge che lo prevede espressamente all’art. 2054 c.c., il quale, al secondo comma, statuisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

In altri termini, il succitato disposto normativo stabilisce che, in un sinistro tra due veicoli è probabile che entrambi i conducenti abbiano contribuito, in diversa misura, alla provocazione dello stesso; per tale ragione, se concretamente viene accertato un concorso di colpa nella causazione di un incidente stradale, il risarcimento dei danni subiti sarà inevitabilmente ridotto in proporzione al grado di responsabilità nel sinistro. Ciò premesso, occorre verificare se il principio del “concorso di colpa” opera in ogni caso, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, costituendo il punto di partenza da cui il giudice deve sempre muovere per stabilire chi è responsabile del sinistro oppure se esso deve essere considerato come un regola avente natura sussidiaria.

La Suprema Corte con la recente ordinanza n. 3696/2018, si è pronunciata su questa tematica, riconoscendo al principio del concorso di colpa una rilevanza sussidiaria, e precisando come il giudice, chiamato a decidere la causa, debba anzitutto procedere ad un’attenta valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio.

Ebbene, gli Ermellini, a conferma di quanto già statuito in passato, hanno affermato che la regola del concorso di colpa deve avere un valore secondario, vale a dire che essa va applicata soltanto laddove sia impossibile accertare il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nell’incidente. Il giudice della causa, pertanto, dapprima dovrà valutare gli elementi di prova acquisiti durante il giudizio e, solo dopo un’attenta disamina degli stessi, potrà concludere che non è stato possibile stabilire l’esclusiva responsabilità a carico di uno dei conducenti, motivando adeguatamente la propria decisione.

La stessa Cassazione testé citata si espressa, altresì, sulla particolare ipotesi in cui  uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro stradale non abbia concesso la dovuta precedenza; al riguardo, la Corte ha chiarito che è comunque necessario valutare il comportamento di entrambi i conducenti, compreso quello che aveva la precedenza, atteso che non è detto che quest’ultimo non abbia a sua volta violato le norme sulla circolazione stradale.

Pertanto, anche di fronte alla mancata precedenza, dalle prove raccolte nel corso dell’istruttoria potrebbe emergere un’imprudenza ed una parziale corresponsabilità anche dell’altro conducente. In quest’ultimo caso emergerebbe, quindi, un concorso di colpa tra i soggetti coinvolti nel sinistro, che andrebbe a riverberarsi ineluttabilmente e proporzionalmente sull’ammontare del risarcimento.