Consulente o dipendente? Il cocoprò ben può diventare lavoratore subordinato anche in corso d’opera, in barba al contratto che prevede l’instaurazione di un mero rapporto parasubordinato. E ciò perché nella fattispecie disciplinata dall’articolo 61 del decreto legislativo 276/10 conta pure il comportamento delle parti successivo alla conclusione del negozio giuridico: può ben essere accertata, allora, l’insorgenza di una nuova e diversa volontà dei contraenti intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto, modificando la natura del rapporto inizialmente prevista. È quanto emerge dalla sentenza 22289/14, pubblicata il 21 ottobre dalla sezione lavoro della Cassazione.
Criteri discretivi
Accolto il ricorso del lavoratore contro la sentenza d’appello, secondo cui è emersa soltanto la prova di un rapporto di consulenza professionale parasubordinato: il tribunale, invece, aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto subordinato con qualifica di dirigente d’azienda. Sbaglia il giudice di secondo grado che attribuisce rilievo sostanziale al nomen iuris dei contratti intercorsi tra le parti ma ignora le risultanze processuali sulle effettive caratteristiche della prestazioni processuali: trova ingresso la censura che lamenta la mancata considerazione delle deposizioni, laddove le testimonianze avrebbero condotto a una diversa pronuncia sulla configurazione giuridica del rapporto. “Pesa” la condotta delle parti anche dopo la conclusione del contratto. E non solo per l’interpretazione del negozio giuridico ma anche per accertare la sussistenza di una volontà che sia eventualmente intervenuta nell’esecuzione del contratto nel modificare le singole clausole o addirittura la stessa natura del rapporto così com’era prevista dall’inizio. Insomma: di fronte a una prestazione ad altro contenuto professionale, come nella specie, il giudice del merito avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei criteri distintivi sussidiari della subordinazione come l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario di servizio, la forma di retribuzione e la continuità della prestazione. Nulla di tutto ciò risulta fatto: provvederà quindi il giudice del rinvio.