
Il decreto delle Infrastrutture-Semplificazione contiene un vero e proprio elenco – non esaustivo – dei casi rientranti nell’ambito dell’edilizia libera, ossia una lista di di tutti i lavori che potranno essere eseguiti nel contesto domestico senza che ci sia bisogno del permesso di costruire; lo scopo precipuo del succitato decreto è quello di chiarire quanto già indicato all’interno del Testo Unico sull’edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Ed infatti, già il Testo Unico sull’edilizia, all’art. 6, co. 1, lettera e-quinquies, aveva stabilitoche sono eseguibili senza alcun permesso di costruire “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”. Di conseguenza, sulla scorta della ricostruzione ufficiale fornita dal Governo, potranno andare in edilizia libera le opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento relative agli arredi da giardino come ad esempio barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche fissate al suolo.
A titolo esemplificativo, saranno in edilizia libera i gazebo di circoscritte dimensioni purché non stabilmente fissati al suolo.
Rientrano nell’edilizia libera e non richiedono il permesso di costruire anche i giochi per bambini, comprese le relative recinzioni: si pensi alle altalene, agli scivoli e al dondolo che il condominio voglia installare nel proprio cortile, a beneficio dei figli dei proprietari degli appartamenti.
Sono ricompresi nell’edilizia libera i pergolati, anche questi di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; le tende, le tende a pergola, le pergotende, le coperture leggere di arredo; gli elementi divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale.
Infine, non necessitano, altresì, di autorizzazione comunale i ricoveri per animali domestici e da cortile, le voliere e simili, con relativa recinzione; i ripostigli per attrezzi, i manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; le sbarre, i separatori, i dissuasori e simili, gli stalli per biciclette; le tende, le tende a pergola, le pergotende, le coperture leggere di arredo; gli elementi divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale.
Con riferimento alla distinzione tra pergolato, gazebo e veranda, il Consiglio di Stato con la sent. n. 306/2017 ha chiarito che: “il pergolato costituisce… una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie”; “Il gazebo…, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”; “La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata… da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire” .