
Con la sentenza n. 24571/2018, la Cassazione ha enunciato il principio secondo cui il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione è privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato; pertanto, nell’ipotesi di incapienza delle somme ricavate dall’espropriazione forzata, la liquidazione delle spese processuali effettuata dal Giudice dell’esecuzione non costituisce titolo esecutivo che può essere attivato al di fuori del relativo processo.
La vicenda esaminata dalla Corte prende le mosse dall’opposizione spiegata avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di un difensore, distrattario nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi; il legale, essendo rimasto parzialmente insoddisfatto rispetto alle somme liquidate dal G.E., otteneva un provvedimento monitorio relativo alle somme residue.
Il debitore ingiunto spiegava opposizione avverso tale decreto, assumendo l’inesistenza del diritto ad agire al di fuori del procedimento esecutivo per ottenere il pagamento delle spese liquidate in tale procedimento, ma non integralmente soddisfatte.
Sennonché, sia il Giudice di prime cure che il Tribunale in sede di appello, rigettavano l’opposizione proposta, ritenendo infondata la succitata eccezione.
La parte soccombente proponeva, quindi, ricorso per cassazione, lamentando che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l’ordinanza di assegnazione pronunciata nell’ambito del procedimento esecutivo potesse costituire titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo, ed evidenziando come tale pronuncia non avesse natura decisoria.
La Suprema Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ha rilevato come la liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice dell’esecuzione non possa costituire titolo esecutivo spendibile al di fuori del relativo processo.
Gli Ermellini, richiamando un consolidato orientamento, affermatosi sia in dottrina che in giurisprudenza, ha statuito che “nel procedimento esecutivo l’onere delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all’esecuzione”, di conseguenza “la liquidazione delle spese del giudice dell’esecuzione non può avere contenuto decisorio ma solo di verifica del relativo credito in funzione dell’assegnazione o distribuzione”.