È sufficiente la fattura per il risarcimento dei danni da sinistro stradale?

Il proprietario dell’auto che vuol farsi risarcire dall’assicurazione le spese per la riparazione dei danni subiti dalla propria vettura a causa di un sinistro stradale, deve dimostrare l’entità del danno e la spesa effettivamente sostenuta.

Di solito, però, gli automobilisti presentano alla compagnia assicurativa la sola fattura del carrozziere, spesso emessa da quest’ultimo prima ancora di eseguire l’effettiva riparazione del veicolo, al fine di favorire una pronta liquidazione del sinistro.

Ma questa pratica invalsa è lecita oppure no?

Su tale ricorrente vicenda è di recente intervenuta la Corte di Cassazione con l’interessante l’ordinanza n. 3293/2018, con cui ha stabilito che la fattura non costituisce di per sé una prova del danno, soprattutto laddove non sia accompagnata da una quietanza o da un’accettazione di pagamento.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, non è sufficiente una semplice fattura per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, a meno che tale documento non sia accompagnato da una quietanza del carrozziere con cui questi certifica che il pagamento è stato effettivamente eseguito. E ciò in quanto l’emissione della fattura non attesta l’effettivo esborso monetario da parte del proprietario del veicolo, ma costituisce un semplice documento fiscale che non ha alcun valore certificatorio del pagamento effettuato.

Per la stessa ragione, già in passato, gli Ermellini avevano escluso che il preventivo del carrozziere potesse bastare per dimostrare l’esistenza del danno e, quindi, l’esborso sostenuto dall’automobilista per la riparazione del veicolo.

Pertanto, come con la fattura non quietanzata, anche a fronte del preventivo del carrozziere la compagnia assicurativa non è tenuta a rimborsare i costi per il ripristino del veicolo incidentato.

Secondo la Cassazione, al fine di ottenere l’integrale indennizzo si potrebbe, ad esempio, dimostrare il pagamento producendo la copia dell’assegno o dell’estratto conto da cui risulta il bonifico fatto, oltre alla possibilità di farsi «quietanzare» la fattura.