Occorre dichiarare l’immobile usucapito dal de cuius anche se manca sentenza accertativa

Se il de cuius ha acquistato un immobile per usucapione, vale a dire mediante il possesso pacifico e ininterrotto per almeno vent’anni, gli eredi devono inserire tale bene nella dichiarazione di successionee l’obbligo di dichiarazione sussiste anche qualora l’usucapione non sia stata dichiarata con sentenza dal giudice, ma esiste solo “di fatto”. La sentenza del giudice è, infatti, solo accertativa e dichiarativa e non costitutiva del diritto di proprietà, posto che l’acquisto avviene al verificarsi dei presupposti dell’usucapione, i quali devono essere accertatati dal giudice su istanza dell’interessato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’accertamento per via giudiziale dell’intervenuta usucapione dà luogo a una sentenza accertativa, che ha natura dichiarativa e non costitutiva. Pertanto, la trascrizione della sentenza da cui risulta acquistato per usucapione la proprietà dei beni immobili, e di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, ha natura di pubblicità – notizia.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione di successione deve essere inserito anche l’immobile acquistato per usucapione, pur in assenza della sentenza che accerti siffatto  acquisto.

Ne consegue, che qualora nell’asse ereditario sia presente un bene immobile acquisito per usucapione dal de cuius e manchi una sentenza accertativa di tale diritto, gli eredi o i legatari sono tenuti, comunque, a inserire nella dichiarazione di successione i dati identificativi di detto bene, specificando che l’acquisto è avvenuto per usucapione.

Gli uffici locali competenti che ricevano una dichiarazione di successione nella quale siano stati inseriti i dati identificativi di immobili, che l’erede o il legatario ritiene essere stati usucapiti dal de cuius, devono procedere a liquidare l’imposta di successione, limitandosi all’esame della dichiarazione, senza che sia necessario effettuare ulteriori accertamenti circa la titolarità dei beni indicati come facenti parte del patrimonio ereditario.