
Assume certamente particolare rilievo la recente sentenza resa dal Tribunale del Lavoro di Roma che, confermando il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione, ha ribadito che “… sia l’accertamento di uno status che l’accertamento del diritto al riconoscimento di benefici di natura assistenziale sono entrambi diritti indisponibili, e come tali irrinunciabili ed imprescrittibili ex art. 2934, II comma c.c..”.
Casus decisus
In particolare, il caso sottoposto al vaglio del Tribunale romano prende le mosse da un ricorso presentato da un Maggiore pilota dell’Aeronautica militare, vittima nel 2000 di un incidente aereo per un malfunzionamento del velivolo, che gli aveva procurato un’invalidità permanente. Nel 2018, il ricorrente aveva inoltrato domanda per ottenere il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere con conseguente riconoscimento dei relativi benefici assistenziali e, come spesso accade, la domanda veniva rigettata dal Ministero per improcedibilità derivante da “intervenuta prescrizione”.
Decisione del Tribunale di Roma
Ai fini che qui interessano, il Giudice capitolino ha rilevato che la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati a vittime del dovere non poneva alcun limite temporale per la presentazione della domanda in via amministrativa ma soltanto termini all’esaurimento della procedura che ne seguiva, tanto che i Ministeri convenuti, onde sostenere la propria tesi, hanno fatto improprio richiamo alla disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto fatto valere.
Ed invero, risultano prescrittibili i soli benefici economici che nello status di vittima del dovere trovano il loro presupposto giuridico, ma in nessun caso il Ministero può precludere al militare il diritto di avviare la procedura tesa ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento di detto status.
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