
Con la recente sentenza n. 9892 del 09/04/2019, la Suprema Corte ha stabilito che è ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento che accoglie la revoca del decreto di omologa del piano del consumatore.
Indice
Il caso
La controversia rimessa all’attenzione della Suprema Corte scaturisce dall’istanza di accesso alle procedure di cui alla legge “salva suicidi” avanzata da un uomo, il quale si era improvvisamente indebitato a causa di una grave malattia che lo aveva costretto a richiedere il prepensionamento. Gli ingenti costi sostenuti per far fronte alle spese mediche avevano compromesso la propria capacità reddituale, tuttavia, trattandosi di un sovraindebitamento non ascrivibile ad una sua condotta colposa, l’uomo aveva agevolmente ottenuto l’accesso alle procedure di composizione della crisi previste dalla legge 3/2012.
Sennonché, la banca creditrice chiedeva la revoca del decreto con cui era stato omologato il piano del consumatore, per la condotta poco diligente serbata dal debitore nel periodo successivo ai problemi di salute; in particolare, non ha retto la giustificazione addotta dall’uomo il quale aveva evidenziato come i 40.000 € ricevuti a titolo di TFR fossero serviti per soddisfare necessità di carattere familiare. Per il tribunale adito, stante la scarsa diligenza del debitore, erano venute meno le condizioni ex art. 12 bis l. 3/2012 previste per poter accedere alla procedure di composizioni della crisi e, dunque, il decreto di omologa veniva revocato dal giudice di merito.
Il debitore proponeva dunque ricorso innanzi alla Corte di Cassazione; l’istituto bancario, assumeva che detta impugnativa dovesse dichiararsi inammissibile, posto che che il decreto di omologa fosse un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività.
Il principio espresso dalla Suprema Corte
Gli Ermellini, rigettando l’eccezione d’inammissibilità mossa dalla banca creditrice, hanno stabilito che il provvedimento di omologa del piano del debitore fosse invece impugnabile con ricorso al giudice di legittimità. Più precisamente, secondo la Cassazione l’indirizzo invocato dall’istituto di credito trovava applicazione soltanto nei confronti del provvedimento di ammissione alla procedura, non potendosi di contro estendere al decreto di omologazione del piano.
In sostanza, i giudici di legittimità hanno applicato al caso di specie (piano del consumatore) lo stesso principio già enunciato con l’ordinanza 4451/2019 in ordine ad un accordo di ristrutturazione, posto che tra le due procedure non risultano ravvisabili differenze di rilievo, veniva ammessa la ricorribilità dei provvedimenti adottati in camera di consiglio ai sensi dell’art 111 Cost.
Un indirizzo pressoché opposto è stato adottato dalla Suprema Corte in ordine alla non ricorribilità ex art. 111 Cost. del provvedimento del tribunale di rigetto del reclamo contro il decreto del giudice delegato che, dopo la nomina del gestore della crisi, ha disposto l’archiviazione della procedura di sovraindebitamento, e ciò in quanto tale provvedimento è privo del carattere decisorio (da ultimo Cass. 10 aprile 2019, n. 10078).