
La Cassazione, con una recente pronuncia, ha chiarito che i soggetti danneggiati da vaccino antipolio, somministrato nell’epoca in cui non era ancora obbligatorio, hanno comunque diritto all’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210 del 1992.
Con la sentenza n. 11339 del 10 maggio 2018, la Suprema Corte si è occupata di un’annosa questione concernente l’indennizzabilità dei danni permanenti da vaccinazioni non obbligatorie, precisando che l’indennizzo previsto dalla l. 210/1992 dovesse essere riconosciuto, in virtù dell’art 5 – quater di cui al decreto legge n. 73/2017, anche ai soggetti che subirono delle complicanze irreversibili a causa del vaccino antipolio somministrato prima del mese di luglio 1959, unico periodo rimasto scoperto dalla tutela indennitaria.
La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte è scaturita dal ricorso presentato da un uomo di sessant’anni con cui aveva richiesto il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/92, poiché affetto da menomazione permanente provocata da vaccinazione antipoliomielitica, cui si era sottoposto nel giugno del 1959, epoca in cui la suddetta pratica medica, benché raccomandata, non era ritenuta obbligatoria.
Il primo Giudice, condividendo la tesi del ricorrente, aveva riconosciuto l’invocato beneficio; viceversa, la Corte d’appello, rigettava la richiesta d’indennizzo, sostenendo che la legge n. 362/1999 aveva ristretto l’ambito di applicazione della l. n. 210 ai soli soggetti che ricevettero il vaccino antipolio durante il ristretto periodo di vigenza della legge emanata il 30 luglio n. 695/1959; pertanto, posto che nel caso concreto la vaccinazione era stata praticata anteriormente a tale periodo (giugno 1959), l’indennizzo non poteva essere dunque concesso.
In ultima istanza, l’appellato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale l’ha ritenuto meritevole di accoglimento.
Ebbene, gli Ermellini, considerata l’importanza della sentenza in esame, hanno ripercorso i principali interventi legislativi relativi alla vaccinazione antipoliomielitica; in primo luogo, la Corte ha voluto richiamare la tutela indennitaria prevista dall’ordinamento, introdotta dalla l. n. 210/1992, la quale all’art. 1 stabilisce che “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato“.
La Cassazione ha, successivamente, sottolineato come il vaccino antipolio divenne obbligatorio con la Legge 4 febbraio 1966 n. 51, mentre la precedente normativa – l. 30 luglio 1959 n. 695 – si era limitata a promuovere l’integrale copertura della popolazione senza tuttavia renderlo obbligatorio.
I Giudici di legittimità hanno, in seguito, rimarcato l’importanza della legge n. 362 del 14 ottobre 1999, che ha avuto il pregio di estendere l’indennizzo a vantaggio dei soggetti che avevano ricevuto il vaccino antipolio nel ristretto periodo di vigenza della legge n. 695/1959.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato come il legislatore del ‘99 avesse, da un lato, riconosciuto il diritto all’indennizzo a coloro che si sottoposero alla vaccinazione antipoliomielitica nel periodo compreso tra il 30 luglio 1959 e il 3 febbraio 1966, e come, dall’altro, avesse omesso di regolamentare la posizione dei soggetti ai quali il vaccino antipolio venne somministrato prima del 30 luglio 1959, trascurando, altresì, la rilevante circostanza secondo cui già la stessa normativa del 1959, all’art. 3, stabiliva la necessaria attestazione della somministrazione del vaccino antipoliomielite per l’ammissione agli asili nido, asili infantili, scuole materne, scuole elementari e a qualsiasi altra collettività di bambini, da quattro mesi a sei anni di età.
Gli Ermellini hanno, poi, posto in rilievo la portata decisiva di tre declaratorie d’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l. n. 210/1992, rese dalla Corte Costituzionale tra il 2000 e il 2017, con le quali è stata estesa la tutela indennitaria in favore dei soggetti irreversibilmente danneggiati da: vaccinazioni antiepatite B, vaccinazioni contro il morbillo, parotite e rosolia, vaccinazione antinfluenzale, tutte pratiche ritenute non obbligatorie, ma fortemente raccomandate.
Ebbene, la Suprema Corte ha spiegato che in tale contesto normativo, sorretto dagli interventi del Giudice delle leggi, è stato emanato il decreto-legge 7 giugno n. 73 del 2017, convertito con legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”
Con riferimento alla vaccinazione in commento, la Cassazione ha ricordato che la l. n. 119 ha introdotto l’art. 5-quater, il quale ha avuto il merito di ampliare la tutela indennitaria, senza alcun limite temporale, a tutte le vaccinazioni indicate nell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 73, tra le quali risulta inclusa la vaccinazione antipoliomielitica, e tanto sulla scorta di un’interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata.
In sostanza, Il Giudice di legittimità ha rilevato come non fosse ragionevole limitare la tutela indennitaria nei confronti dei soli danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria e garantirla, invece, in maniera piena, a tutti gli altri soggetti danneggiati da vaccinazioni allo stesso modo non imposte dal legislatore.
La Cassazione ha concluso ribadendo che i benefici garantiti dalla legge n. 210/1992 devono essere, dunque, riconosciuti anche ai soggetti irreversibilmente danneggiati dal vaccino antipolio somministrato in epoca antecedente al 30 luglio 1959, e che l’indennizzo, d’ora in avanti, potrà essere richiesto all’autorità sanitaria preposta, entro il termine di decadenza triennale, così previsto dalla stessa legge del ’92.