In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del ministero della Salute”. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 15777/2011.