DANNI CAUSATI DA VEICOLO NON IDENTIFICATO – Il fondo di garanzia solo con danni alla persona

Come stabilito dal D.lgs. n. 198/2007, in caso di danni alla persona causati da veicolo non identificato, interviene il Fondo di garanzia. In caso di gravi danni alla persona (ossia con postumi superiori al 9%) il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a 500 euro, per la parte eccedente tale ammontare.