Cosa accade se muore uno dei conviventi di fatto?

Con l’espressione “convivenza more uxorio”viene definito il rapporto affettivo che lega due persone in comunione di vita. La situazione di fatto che si crea è simile al matrimonio, anche se le persone che vivono assieme non sono sposate.

Già nel 1993, la Cassazione aveva dichiarato che questa tipologia di convivenza era pienamente legittima poiché non in contrasto con il buon costume, l’ordine pubblico e le norme imperative.

Coloro che scelgono di avviare una relazione more uxoriodevono tener conto di quanto previsto dalla legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà). La nuova normativa, infatti, oltre a riconoscere una serie di diritti (e obblighi) a favore dei conviventi di fatto, disciplina i c.d. contratti di convivenza.

Fatta questa premessa, vediamo adesso quali sono i principali effetti (patrimoniali e non) derivanti dal decesso di uno dei conviventi.

1) DIRITTO DI AGIRE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA MORTE

Il decesso di uno dei conviventi causata da un atto illecito altrui commesso sul luogo di lavoro, durante la circolazione stradale o in diverse circostanze, legittima l’altro convivente ad agire per richiedere il risarcimento dei danni da morte.

 

2) DIRITTI EREDITARI

Se nella coppia di fattomuore uno dei conviventi senza lasciare testamento, il superstite non avrà alcun diritto successorio, poiché non rientra nella cerchia degli eredi necessari né in quella degli eredi legittimi del defunto, salvo che il contratto di convivenza non contenga delle clausole dirette a regolare le conseguenze patrimoniali nell’ipotesi di decesso di uno dei conviventi.

I conviventi possono, tuttavia, redigere un testamento che stabilisca di:

  • nominare erede il convivente o lasciare in favore di quest’ultimo un legato su determinati beni;
  • lasciare al convivente la proprietà o il diritto di abitazione sulla casa familiare;
  • prevedere un obbligo di mantenimento del convivente.

Tutto questo, purché le disposizioni testamentarie non ledano la quota di legittima riservata agli eredi legittimari.

 

3) DIRITTO SULLA CASA FAMILIARE

Per quanto riguarda i diritti sulla casa abitata stabilmente dalla coppia di fatto, occorre analizzare singolarmente tre diverse situazioni, vale a dire i casi in cui:

  1. la casa familiare era di proprietà del solo convivente morto;
  2. la casa familiare era in comproprietà tra il conviventi;
  3. la casa familiare era condotta in locazione dal convivente defunto.

a) Casa di proprietà del solo partner defunto

Nel caso in cui il convivente defunto sia il proprietario della casa in cui abitava la coppia di fatto, il convivente superstite ha un diritto all’abitazione che è proporzionale al periodo di convivenza e che va da un minimo di 2 anni a un massimo di 5.

La situazione invece cambia in presenza di figli minorenni o dei disabili: in entrambi i casi, infatti, il convivente avrà il diritto di restare per un periodo non inferiore ai 3 anni.

Tuttavia, il diritto di abitazione verrà meno se il convivente:

  • smette di abitare stabilmente la casa comune;
  • in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza more uxorio.

In ogni caso, il convivente in vita non eredita la casa – come avviene in caso di matrimonio, a meno che,  il partner defunto non abbia lasciato un testamento che disponga in tal senso.

 b) Casa in comproprietà con il convivente defunto

Se la casa familiare era in comproprietà tra i due soggetti, e uno dei conviventi muore senza aver fatto testamento (con il quale avrebbe potuto attribuire l’altra metà dell’immobile), si verrà a creare una comproprietà tra il convivente superstite e gli eredi del defunto.

Ebbene, a fronte della nuova comproprietà, gli eredi del defunto potrebbero chiedere al compagno superstite il pagamento di una somma a titolo d’indennità di occupazione, qualora si decidesse di lasciare al convivente in vita la possibilità di godere dell’immobile.

c) Casa che era condotta in locazione dal convivente defunto

In caso di decesso del partner cui risultava intestato il contratto di locazione dell’abitazione in cui abitava stabilmente la coppia di fatto, il convivente superstite ha il diritto di subentrare nel contratto di locazione.

 

4) DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

A differenza del rapporto coniugale, se uno dei conviventi dovesse morire, l’altro NON avrebbe diritto alla pensione di reversibilità, dato che il convivente superstite non è compreso tra le persone che ne hanno diritto, così come stabilito dalla legge e confermato dalla Cassazione.

 

5) DIRITTO AL TFR

In una convivenza more uxorio, se un partner muore l’altro NON ha diritto al TFR poiché anche in questo caso il convivente superstite non è compreso tra le persone che ne hanno diritto, così come stabilito dal legislatore.

 

6) DIRITTO DI ACCEDERE AI DATI PERSONALI DEL CONVIVENTE

Secondo quanto confermato dal Garante della Privacy, in caso di morte di uno dei conviventi di fatto, quello superstite ha il diritto di accedere alla cartella clinica del defunto, anche se gli eredi si dovessero opporre; il compagno superstite può, inoltre, decidere se debbano essere donati gli organi, le modalità di trattamento del corpo e come celebrare i funerali.