I contributi figurativi

I contributi sono contributi “fittizi” (cioè non versati né dal datore di lavoro, né dal lavoratore), che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore, per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e, di conseguenza, non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. Una caratteristica dei contributi figurativi è quella di essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per il lavoratore stesso. Essi si differenziano pertanto dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi, come ad esempio gli anni di studio universitario e il lavoro all’estero) i quali sono, invece, a carico del lavoratore. L’accredito automatico dei contributi figurativi, da parte dell’Inps, senza bisogno di domanda da parte del lavoratore, avviene nei seguenti casi:

 

– aspettativa per mandato elettorale e sindacale;
– assistenza sanitaria per tubercolosi;
– assistenza a persone con handicap grave;
– attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU);
– attività svolta da lavoratori invalidi;
– calamità naturale;
– cassa integrazione guadagni;
– chiusura dell’attività per i commercianti;
– congedi di maternità e parentali;
– contratti di solidarietà;
– disoccupazione;
– donazione del sangue;
– infortunio;
– malattia;
– mobilità;
– servizio militare;
– persecuzione politica e razziale (solo durante il regime fascista o l’occupazione tedesca).

Il valore dei contributi da accreditare al lavoratore, di norma, si ottiene prendendo in considerazione la media delle retribuzioni percepite nello stesso anno solare in cui si collocano i periodi di interruzione o riduzione dell’attività. Se nell’anno solare non risultano retribuzioni, il valore da attribuire ai contributi figurativi è calcolato sulle retribuzioni dell’anno precedente. I contributi figurativi sono validi a tutti gli effetti sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per calcolarne l’importo. Fanno eccezione alcuni casi, come i contributi figurativi per la disoccupazione e per la malattia, i quali non vanno considerati per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità. (Fonte: Intrage.it).