È valido il decreto ingiuntivo contro il condomino per le spese emesso venti giorni dopo dalla preventiva costituzione in mora: l’opponente può formulare la domanda di annullamento dell’atto per il vizio intrinseco «in ordine alla pretesa d’immediato» anziché procrastinato pagamento. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 1444 del 23 gennaio 2014, ha respinto il ricorso di un condomino contro la decisione della Corte d’appello di Trieste che ha confermato la bocciatura dell’opposizione del Tribunale contro il decreto ingiuntivo relativo alle spese in favore del condominio.
La seconda sezione civile, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto errata la linea di difesa che ha denunciato che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso senza il decorso di venti giorni dalla preventiva costituzione in mora secondo quanto previsto dal regolamento di condominio.
Insomma, al difetto di preventiva intimazione ad adempiere, il condominio ha provveduto con la notifica della ingiunzione, venti giorni dopo la quale il condomino avrebbe dovuto pagare il debito, al netto di ulteriori spese e interessi. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione, chiedere l’annullamento del decreto per il vizio intrinseco «in ordine alla pretesa d’immediato» anziché procrastinato pagamento (con riforma nella parte riguardante la decorrenza degli interessi e con conseguente liberazione dalle spese tutte della procedura monitoria): invece l’opponente ha chiesto l’annullamento in toto, non limitatamente alla decorrenza degli interessi e alle spese del monitorio. Per Piazza Cavour tale istanza è infondata, visto la sussistenza del debito in linea capitale a carico del condomino per l’intero importo ingiunto, la domanda del condominio andava accolta.
La Suprema corte ha osservato che la notifica del decreto ingiuntivo costituisce idonea messa in mora e poiché a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione. Pertanto il ricorso è stato respinto.