Caduta sulla grata di areazione: responsabilità di Comune e Condominio

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 2328/2018 ha confermato la concorrente responsabilità del Comune e di un Condominio per i danni patiti da una signora, che era scivolata su un marciapiede costituito da una grata metallica posta a copertura di un cavedio di proprietà del suddetto Condominio.

Segnatamente, secondo la Corte se un pedone cade sulla grata di areazione, utilizzata dal Condominio per arieggiare i propri locali, saranno responsabili sia il Comune che il Condominio stesso, atteso che un obbligo di custodia può infatti gravare in capo a più soggetti laddove sussista una coesistenza di poteri di gestione e ingerenza sul manufatto.

In particolare, la Corte di Appello territorialmente competente aveva sottolineato la responsabilità solidale tra Comune e Condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c. in quanto il marciapiedi causa del sinistro, “anche se costituito da una grata metallica”, doveva considerarsi “parte di una strada urbana”, appartenente “al demanio comunale”, nonché, soprattutto, “aperta al traffico pedonale”. Circostanze, queste, che avrebbero imposto al Comune di svolgere, ai fini della sicurezza dei pedoni, le funzioni di controllo, vigilanza e intervento, ma che non escludevano la concorrente responsabilità del Condominio poiché la grata venne apposta sul marciapiedi proprio dall’ente di gestione in sostituzione della preesistente struttura in muratura. E ciò, precisa il giudice di seconde cure, avvenne in base a concessione comunale e previo periodico pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico allo scopo di favorire l’areazione del sottostante cavedio e degli adiacenti garage condominiali.

Pertanto, il bene demaniale rappresentato dal marciapiedi risultava concesso al Condominio per un uso eccezionale estraneo alla naturale destinazione del bene, con conseguente assunzione da parte dello stesso “di obblighi specifici, quali quelli della sostituzione della grata, della sua riparazione etc.”, e, di conseguenza, della sua custodia ex art. 2051 del codice civile.

Il Condominio impugnava la sentenza dinanzi alla Suprema Corte, ritenendo erronea l’attribuzione della qualifica di custode, poiché difettava in capo a sé tanto il potere “di modificare la situazione di pericolo creatasi (in questo caso sostituire la grata senza l’autorizzazione del Comune)”, quanto quello di “escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno”, poteri, entrambi, ritenuti componenti necessarie della relazione con la cosa suscettibile di assumere rilevanza ex art. 2051 del codice civile.

Per la Suprema Corte un’esclusiva proprietà condominiale può ipotizzarsi per il cavedio coperto dalla grata, ma non per quest’ultima, poiché costituiva una di parte integrante del marciapiede, bene appartenente all’ente Comune in quanto pertinenza della strada pubblica; occorreva quindi verificare se fosse possibile ammettere, accanto alla responsabilità del Comune, quale proprietario, anche una concorrente responsabilità del Condominio, ex art. 2051 c.c.

Secondo gli Ermellini, in caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti a omessa o insufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla presunta responsabilità a suo carico esso riesca a liberarsi mediante la prova del caso fortuito.

Detta custodia, spiega la Cassazione, può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, purché importino tutti l’attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza, visto che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire.

Si tratta proprio di quanto ricorre nel caso di specie: infatti, anche se il Comune ha conservato la proprietà della grata, in quanto parte integrante del marciapiede, la destinazione della stessa ad assicurare aria e luce al cavedio condominiale comporta per il Condominio l’effettiva utilizzazione di siffatto bene; e l’effettiva utilizzazione della grata da parte del Condominio (e per esso ciascun condomino) è circostanza confermata dal fatto che l’ente di gestione ha sempre provveduto al pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero un tributo il cui presupposto impositivo è costituito dal solo fatto della utilizzazione, ovvero dalla “relazione materialmente instaurata con la cosa”.