
Con la recente sentenza n. 2278/2018 la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui: quando l’Inail agisce in rivalsa contro il datore di lavoro non è tenuta a indicare le norme antinfortunistiche dal medesimo violate, poiché compete al giudice, verificati gli elementi di fatto dell’evento lesivo, accertare la violazione delle norme per la sicurezza del lavoro che possono radicare la responsabilità del datore.
La vicenda giunta in Cassazione trae origine dal ricorso proposto in primo grado dall’INAIL, teso ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro al rimborso di quanto erogato in conseguenza di un gravissimo infortunio occorso a un operaio alle dipendenze della stessa, causato dalla violazione della normativa antinfortunistica.
La domanda è stata rigettata in primo grado, ma accolto dalla Corte d’Appello, con la condanna della società e dei soci amministratori, in quanto secondo la Corte territoriale l’incidente si era verificato per colpa degli appellati, che non si erano premurati di fissare l’argano in modo da evitare l’infortunio al proprio dipendente.
Ricorrono in Cassazione i soci amministratori della società per diversi motivi, tra i quali risulta di particolare interesse, quello con il quale i ricorrenti hanno contestano all’Inail il fatto di non ad individuato le norme di sicurezza antinfortunistica che sarebbero state dai medesimi violate, né i profili di colpa della parte datoriale rispetto all’accadimento di tale infortunio; pertanto, non potendo configurarsi un’ipotesi di responsabilità oggettiva, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile, attesa l’evidente genericità della domanda.
Tuttavia, sul predetto motivo di ricorso la Cassazione, con la succitata sentenza, ha disposto che: “Né ha pregio l’assunto difensivo secondo cui l’Inail non avrebbe specificato le norme di sicurezza in materia antinfortunistica che sarebbero state violate nella fattispecie, in quanto, una volta che la parte ha esattamente indicato gli elementi di fatto della vicenda infortunistica oggetto di causa, spetta al giudice accertare la violazione o meno delle norme in materia di sicurezza sul lavoro che possono radicare o meno la responsabilità della parte datoriale, accertamento, questo, che la Corte di merito ha compiuto prima di pervenire al convincimento della colpevolezza degli appellati in ordine all’infortunio occorso al dipendente“.