
La legge n. 3/2012 sul c.d. sovraindebitamento, detta anche legge “salva suicidi”, consente all’imprenditore commerciale non fallibile, al lavoratore autonomo nonché al privato consumatore di risolvere i problemi di eccessivo indebitamento, in quanto tali soggetti potrebbero beneficiare di una consistente decurtazione dei debiti accumulati (mediamente il 50%).
La succitata legge prevede, in sostanza, due distinte procedure di composizione della crisi: “l’accordo del debitore” e il “piano del consumatore”, a seconda che si tratti di debiti contratti da un imprenditore o dal privato.
Nel caso di “accordo del debitore” la sospensione delle procedure esecutive è obbligatoria. Ed invero, il giudice dispone la sospensione con il decreto di fissazione della prima udienza.
Sul punto, la legge sulle crisi da sovraindebitamento, all’art. 10, comma 2 lett. c), prevede, infatti, che il giudice con proprio decreto “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”. Ciò significa, in altri termini, che fin dalla presentazione della proposta di accordo da parte del debitore, tutte procedure esecutive gravanti sul medesimo– comprese le vendite all’asta – sono sospese.
Tale sospensione dura fino alla udienza per l’omologa, pertanto, se l’accordo del debitore risulta regolarmente approvato e riceve l’omologa, le procedure esecutive sono sospese per tutta la durata dell’accordo e se quest’ultimo viene completamente eseguito le esecuzioni verranno completamente meno. Di contro, se l’accordo non viene omologato, le procedure esecutive riprendono da dove si erano interrotte.
Con riferimento al “piano del consumatore”, invece, il legislatore ha previsto una diversa disciplina.
Ed infatti, la predetta legge, all’art. 12, bis comma 2, in ordine a questo caso dispone che: “Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.
Orbene, qualora ricorresse questa seconda ipotesi, la sospensione non sarebbe automatica, ma richiederebbe la decisione dal giudice che la reputi opportuna.
L’art. 12 ter comma 1, prevede, altresì, che l’interruzione delle procedure esecutive si ha al momento dell’omologa del piano del consumatore; tale disposto normativo, stabilisce testualmente che: “Dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”. Ciò significa, in altre parole, che con il piano del consumatore, salvo quanto previsto dal succitato art. 12 bis, coma 2, per bloccare eventuali vendite all’asta è necessario arrivare all’omologa del piano.
Infine, anche con riferimento al piano del consumatore, la corretta e completa esecuzione del medesimo, determina l’automatica estinzione di tutte le procedure esecutive esistenti.