Come estinguere i propri debiti con il “piano del consumatore”

Oggigiorno, numerose persone (famiglie, professionisti, pensionati, piccoli imprenditori) non sono in grado di estinguere i debiti contratti, generalmente, per soddisfare le primarie esigenze di vita quali, ad esempio, l’acquisto di un’abitazione, di un’automobile o i beni strumentali all’esercizio della propria attività commerciale, perché versano in uno stato di grave e prolungata difficoltà economica.

Ebbene, la costante incapacità di tali soggetti di fronteggiare, con il proprio patrimonio, le pendenze accumulate negli anni prende il nome di “crisi da sovraindebitamento”; una grave malattia, la perdita del posto di lavoro, investimenti sbagliati: queste circostanze rappresentano soltanto alcune delle cause che possono portare al sovraindebitamento.

Tuttavia, alcuni anni fa, proprio al fine di sostenere chi sfortunatamente soffre uno stato d’insolvenza irreversibile, è stata introdotta la legge n. 3/2012, meglio conosciuta come legge “salva suicidi”. Tale normativa prevede importanti strumenti giuridici attraverso cui i “soggetti non passibili di fallimento” potranno ottenere non soltanto una semplice rateizzazione delle passività assunte ma, soprattutto, beneficiare di una consistente riduzione delle somme che saranno tenuti a restituire.

In particolare, con il presente contributo, ci soffermeremo su una delle tre procedure previste dalla succitata legge, che prende il nome di “piano del consumatore”, proprio perché rivolta a sostegno dei consumatori privati: questi, con l’ausilio di un professionista e di organismi specializzati, potranno cancellare i debiti accumulati e riacquistare, finalmente, la propria credibilità sociale.

A chi si rivolge il piano del consumatore?

Il “piano del consumatore” è rivolto alle persone fisiche (non dunque alle società) che abbiano contratto delle obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Come in precedenza anticipato, per poter accedere a questa determinata procedura non è sufficiente essere dei consumatori privati, ma occorre anche essere sovraindebitati.

La normativa in esame descrive lo “stato di sovraindebitamento” come una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempierle regolarmente”.

Quindi il consumatore privato sarà considerato sovraindebitato soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’esistenza di uno squilibrio tra i debiti accumulati e il patrimonio utile a fronteggiarli: in altre parole, i debiti dovranno essere maggiori rispetto ai redditi disponibili, inoltre i beni che compongono il patrimonio personale dovranno risultare non facilmente monetizzabili;
  • la non transitorietà della situazione di squilibrio (debiti – patrimonio), che dovrà invece mantenersi costante (o aumentare) in un determinato lasso di tempo;
  • dal perdurante squilibrio deve scaturire una concreta incapacità del consumatore di estinguere i propri debiti entro le scadenze prestabilite.

In sintesi, il consumatore, per poter accedere a suddetta procedura, dovrà presentare i seguenti requisiti:

  • essere un soggetto non fallibile;
  • non aver chiesto nei cinque anni precedenti alcuna delle procedure di composizione della crisi;
  • fornire la documentazione utile a ricostruire con esattezza la sua situazione reddituale e patrimoniale.

In che cosa consiste?

a) La proposta di accordo e gli Organismi di composizione della crisi

Anzitutto, la procedura prevede l’ elaborazione una proposta di accordo da sottoporre al giudice.

In questa fase è conveniente essere assistiti da un professionista qualificato nel settore come, ad esempio, un avvocato, un commercialista o un notaio.

Il debitore, con l’ausilio del professionista, dovrà rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ossia un ente composto da professionisti esperti in materia definiti, appunto, “gestori della crisi”.

Attualmente, gli OCC sono presenti solo in alcune città. Nei luoghi in cui tali Organismi non sono stati ancora costituiti, il Tribunale territorialmente competente provvederà alla nomina di un professionista che ne svolgerà le funzioni.

In particolare, gli OCC, si occupano di:

  • verificare che i dati indicati nella proposta di accordo e la documentazione ad essa allegata siano corretti e veritieri;
  • fare da tramite tra il debitore e tutti i creditori;
  • compiere gli adempimenti pubblicitari e svolgere le funzioni di liquidatore, se disposto dal Giudice.

In questa fase è di fondamentale importanza che il consumatore metta  a disposizione dei professionisti o degli OCC tutta la documentazione necessaria a ricostruire integralmente la sua situazione reddituale e patrimoniale, da cui dovrà emergere la totalità dei debiti accumulati, e fornisca un elenco completo dei suoi creditori.

Gli OCC redigeranno, dunque, assieme al consumatore e al professionista un prospetto contabile in cui saranno indicate le entrate periodiche (es: stipendi, pensioni, rendite), i beni che costituiscono il patrimonio personale del debitore e i modi in cui saranno ripianate le passività contratte.

Con riferimento al contenuto della proposta di accordo, l’art. 8 della legge n.  3/2012, prevede che l’estinzione dei debiti possa avvenire anche tramite la cessione dei crediti futuri.

Nell’ipotesi in casi in cui i beni e i redditi del debitore dovessero risultare non  idonei a garantire la fattibilità del piano, sarà conveniente che la proposta venga sottoscritta da uno o più terzi che ne possano garantire l’attuabilità.

b) La relazione dell’OCC

Il piano si concluderà con una relazione dell’OCC (o del professionista) che esprimerà un giudizio sulla situazione del debitore. Nello specifico, tale documento indicherà:

  • le cause che hanno portato all’indebitamento;
  • le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
  • la solvibilità del consumatore relativa agli ultimi cinque anni;
  • gli atti dispositivi compiuti dal debitore ed eventualmente impugnati dai creditori;
  • un giudizio in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione fornita consumatore e posta a fondamento della proposta;
  • la convenienza del piano.

Questa relazione è importante perché rappresenta un motivato parere in virtù del quale il giudice stabilirà se accogliere o meno la proposta di accordo.

Una volta che gli O.C.C. e i professionisti abilitati avranno redatto il piano, questo verrà poi depositato presso il tribunale competente in base al luogo di residenza del debitore.

c) Il provvedimento del giudice

Il giudice fisserà un’apposita udienza alla quale potranno partecipare i creditori interessati;  in questa procedura non è necessario l’assenso dei creditori, sarà infatti il giudice a decidere sulla meritevolezza del debitore sulla base di tutti gli elementi, documenti e notizie che egli ha fornito e rappresentato.

Tale aspetto differenzia la procedura in esame dall’altra procedura prevista dalla legge salva suicidi denominata “accordo del debitore”, che può essere attivata da professionisti o imprese non fallibili; essa ha caratteristiche simili a quelle del  piano del consumatore, con l’unica differenza di richiedere che la proposta di accordo sia accettata da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% di tutti i debiti.

Il Tribunale, una volta valutato il piano e la relazione dell’OCC, deciderà se omologare il piano. Se il giudizio di meritevolezza sarà negativo perché, ad esempio, risulta che i debiti erano stati contratti in maniera sproporzionata rispetto alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, per l’acquisto di beni di lusso, il piano sarà rigettato.

Effetti del piano del consumatore

Dal momento dell’avvenuta omologazione da parte del giudice nessun creditore potrà più iniziare o proseguire azioni esecutive contro il debitore. Questo significa che tutti i pignoramenti saranno sospesi e non potranno esserne effettuati di nuovi.

A questo punto, il debitore ammesso al piano del consumatore dovrà corrispondere le somme stabilite, rispettando i tempi e le modalità previste. Se non lo farà, i creditori potranno richiedere la revoca del piano e il consumatore perderà i benefici ad esso connessi.

Se, invece, il piano verrà rispettato, al termine, il debitore otterrà la completa eliminazione del debito (c.d. esdebitazione): in altri termini, il consumatore insolvente sarà completamente liberato da tutti i debiti preesistenti, anche se non integralmente soddisfatti, a condizione che abbia corrisposto tutti gli importi previsti dal piano,  entro le scadenze stabilite.

Pertanto, a titolo di esempio,  a fronte di un debito di € 90.000 verso un istituto di credito e di € 30.000 nei confronti di una finanziaria, per complessivi € 120.000, il piano omologato potrà prevedere l’estinzione del debito complessivo mediante il pagamento di 60 rate mensili, ciascuna dell’importo di 1.000 euro, per un totale di 60.000 euro; al termine dei cinque anni, dopo aver effettuato tutti i pagamenti previsti dal piano, il consumatore privato sarà  dunque definitivamente liberato da tutte le pendenze, avendo beneficiato di una riduzione pari al 50% dell’ammontare complessivo.