
La Suprema Corte con la recentissima ordinanza n. 4245/2020 è tornata ad affrontare la questione concernente la responsabilità medica per omessa diagnosi di una patologia poi rivelatasi fatale.
Indice
La vicenda
Il caso sottoposto all’esame della Terza Sezione della Cassazione trae origine dall’azione risarcitoria esperita dai parenti di un giovane ragazzo nei confronti di una Struttura sanitaria per omessa diagnosi di una malattia che ha causato la morte del paziente.
In particolare, l’azienda ospedaliera, in seguito a primi accertamenti sanitari, decideva di dimettere il paziente con la diagnosi di “grave malnutrizione con sindrome da malassorbimento”, qualificando la patologia accertata come bulimia nervosa o sindrome ansiosa.
Accadeva tuttavia che quattro giorni più tardi, il ragazzo veniva sottoposto d’urgenza ad un nuovo ricovero presso altra struttura ospedaliera, durante il quale gli veniva diagnosticato il morbo di Crohn, patologia che di fatto determinava il decesso del giovane.
A fronte dei suddetti eventi, i genitori e le sorelle del defunto citavano in giudizio l’Azienda ospedaliera presso cui si era svolto il primo ricovero, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla mancata diagnosi della patologia e, dunque, per non essere stato il paziente sottoposto tempestivamente ad idoneo trattamento terapeutico.
Sennonché, tanto il giudice di primo grado quanto la Corte di Appello aditi rigettavano la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori, adducendo quale principale motivazione l’insussistenza di un nesso eziologico tra la condotta omissiva tenuta dai sanitari e l’evento lesivo morte.
La decisione della Suprema Corte
Gli attori decidevano dunque di impugnare la decisione della Corte di merito dinanzi alla Cassazione eccependo diversi motivi di gravame; per quanto qui di interesse, preme analizzare, in primo luogo, il motivo con cui i ricorrenti hanno censurato la contraddittorietà della sentenza d’appello nella parte in cui si evidenziava, dapprima, come non vi fossero dati clinici che attestassero lo stato della malattia al momento delle dimissioni dalla struttura citata in giudizio, rilevando, poco dopo, la circostanza secondo cui il giovane, sia al momento iniziale del ricovero che all’atto della dimissione, versava nelle medesime condizioni di patologia in atto.
I ricorrenti censuravano, inoltre, la pronuncia di secondo grado nella parte in cui non erano state accolte dal giudicante le richieste d’integrazione dell’istruttoria (CTU medica), che avrebbero potuto dimostrare un peggioramento delle condizioni cliniche nel periodo intercorso tra il primo ed il secondo ricovero in una diversa struttura ospedaliera e, quindi, permettere di fornire piena prova del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e la morte del paziente.
La Cassazione con l’ordinanza in commento si è così pronunciata:
– sulla mancata riconvocazione del CTU per rendere ulteriori chiarimenti, gli ermellini hanno preliminarmente evidenziato come tale potere rientri tra quelli tipici del giudice, pertanto il provvedimento eventualmente negativo non può costituire oggetto di valutazione in sede di legittimità, se dalla sentenza emergono chiaramente le ragioni per le quali tale indagine sia stata considerata superflua o irrilevante.
– Per ciò che concerne invece il giudizio di responsabilità medica, la Suprema Corte ha in concreto rilevato come la Corte di merito si fosse evidentemente contraddetta. In concreto, la carenza di informazioni sull’effettivo stato di salute del giovane al momento delle prime dimissioni risultava, a parere degli ermellini, totalmente incompatibile con l’affermazione successiva in base alla quale “la sua situazione non si era aggravata nel tempo intercorso tra l’inizio del primo e del secondo ricovero.”
Nello specifico la Corte ha evidenziato che trattavasi dì un evidente contrasto tra affermazioni inconciliabili, che dà luogo alla violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Per altro verso, l’affermazione secondo cui i dati clinici, in concreto mancanti, “sarebbero stati rilevanti sul piano probatorio attesa la loro natura oggettiva e scientifica” si pone in contrasto con la decisione di non dar luogo al supplemento di perizia che, per l’appunto, avrebbe potuto – quantomeno in ipotesi – consentire l’acquisizione di quegli elementi informativi il cui potenziale rilievo, ai fini della decisione, è ammesso dalla stessa corte territoriale”.
Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto i motivi del ricorso dei parenti della vittima e, l’effetto, cassando la sentenza oggetto di impugnazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.