Infortunio sul lavoro : che cos’è l’ infortunio in itinere?

L’infortunio in itinere rappresenta quel danno, risaricito dall’Inail, subito dal lavoratore durante il “normale tragitto” che quest’ultimo compie, all’andata e al ritorno, della propria abitazione al luogo di lavoro. Tale infortunio inoltre, in assenza di una mensa aziendale, potrà ricomprendere anche il danno patito durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello in cui abitualmente il lavoratore consuma i pasti.

Per “normale tragitto” deve intendersi quello più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa che venga compiuto dal lavoratore entro  ragionevole lasso di  tempo.

La tutela risarcitoria prevista per questo tipo di danno, potrà essere invocata dal lavoratore anche quando si verifichino circostanze oggettivamente idonee a impedire di seguire il c.d. “normale percorso”, costringendolo il lavoratore ad un strada alternativa.

Il risarcimento del danno oggetto di disamina è previsto, inoltre, anche quando il lavoratore utilizzi, per raggiungere il proprio posto di lavoro, un mezzo di trasporto privato, a condizione che tale scelta risulti essere necessaria. Ed infatti, spesso accade che il luogo di lavoro risulti situato in una zona del tutto sprovvista di mezzi pubblici.

La Cassazione ha più volte chiarito – da ultimo con la sent. n. 21122 del 12.09.2017– che può essere risarcito l’infortunio in itinere avvenuto con la propria auto solo se l’impiego di tale mezzo ha carattere di necessità, ovverosia:

  1. in totale assenza di mezzi pubblici;
  2. in presenza mezzi pubblici che non consentano il puntuale raggiungimento del luogo di lavoro;
  3. in caso di eccessivo disagio procurato dallo stato in cui versano i mezzi pubblici presenti sulla zona interessata.

In altre termini, se il lavoratore si reca sul posto lavoro e utilizza il proprio mezzo di trasporto per esigenze di comodità o al fine di conseguire un risparmio di tempo, in assenza di peculiari situazioni personali e/o familiari che lo giustifichino tale utilizzo, non opererà la copertura assicurativa da parte dell’Inail.

Diverso è il discorso se l’incidente avviene in bicicletta. A tal proposito la legge, al fine di favorire l’uso di questo mezzo di locomozione, prevede che l’infortunio in itinere debba essere sempre risarcito, essendo il suo utilizzo paragonato a quello del mezzo pubblico o al percorso compiuto a piedi.

Tuttavia, nel caso di uso di mezzo privato (compresa la bicicletta), sono comunque esclusi dal risarcimento gli infortuni cagionati direttamente:

  • dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci;
  • dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
  • dalla mancanza della prescritta abilitazione di guida.

Infine, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha esteso l’ambito di risarcibilità dell’infortunio in itinere, ricomprendendo al suo interno sia il caso di danni discendenti da una rapina subita dal lavoratore durante il normale percorso casa-lavoro, sia le ipotesi d’infortunio avvenute durante il cammino a piedi o durante il trasporto su mezzi pubblici.