Società e Fisco: il fisco non può instaurare la causa contro la società di persone cancellata dal registro delle imprese

È improcedibile la causa instaurata dal fisco per il recupero delle imposte contro una società di persone cancellata dal registro delle imprese.Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 665 del 15 gennaio 2014, ha dichiarato improcedibile il gravame presentato dall’Agenzia delle entrate che, nel 2005, chiedeva la maggiore Iva a una snc, regolarmente cancellata dal registro delle imprese.La sezione tributaria, con una decisione che renderà più complicato il recupero dei crediti vantati dall’Erario nei confronti delle società di persone, ha ricordato che «la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci». Quando, invece, l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. Infatti, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti.La vicenda riguarda una snc di Napoli alla quale erano stati notificati degli avvisi di accertamento Iva. L’ufficio aveva contestato, fra le altre cose, la presentazione tardiva della dichiarazione.La società era stata nel frattempo liquidata e poi regolarmente cancellata dal registro delle imprese.L’amministrazione aveva comunque proposto appello contro la decisione della Ctp che aveva annullato gli atti. Ora la Cassazione ha dichiarato improcedibile il gravame.