In caso di sinistro stradale è il Giudice che valuta il cid

Interessante ordinanza pubblicata dalla Cassazione in data 23.01.2014 in tema di sinistri stradali, con particolare riferimento al valore probatorio del Cid.

Ha precisato infatti, la Suprema Corte che l’eventuale confessione del responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e contenuta nel Cid non ha necessariamente valore di prova. E dunque non basta a far scattare il risarcimento a carico della relativa assicurazione. Deve essere il giudice a valutare la capacità probatoria della confessione resa da alcuni dei litisconsorti. Nel caso di specie, il tribunale di Bari rigettava l’appello del proprietario di un veicolo coinvolto in un incidente, ritenendo non dimostrato il sinistro e gli eventuali danni scaturiti. Il Cid sottoscritto solo da uno dei litisconsorti non poteva assumere valore di piena prova nei confronti della compagnia di assicurazione. È contro questa decisione che il responsabile del danno ricorreva per Cassazione, sostenendo che il giudice non avrebbe preso in considerazione la confessione dell’altro lite consorte desumibile dal Cid. La Cassazione, però, rigetta il ricorso ritenendo l’insussistenza di violazioni di legge dal momento in cui la sentenza impugnata ha applicato in modo corretto i principi delle Sezioni unite, secondo cui «riguardo al problema dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni del litisconsorte responsabile del sinistro, l’accertamento dei due rapporti in cui questi è coinvolto – quello col danneggiato, sorto dal fatto illecito, e quello, di origine contrattuale, con l’assicuratore – non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo».

Sulle dichiarazioni confessorie rese dal presunto responsabile, spiega la Cassazione, “precisato che dichiarazioni confessorie sono solo quelle in cui siano ammessi fatti che possano portare alla condanna del soggetto che le ha rese, l’eventuale confessione, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come tale – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione della regola racchiusa nell’articolo 2733 Cc, comma 3, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, affidata alla prudente valutazione del giudice”.