Casistica infortunio sul lavoro a 360° – L’indennizzo INAIL nell’ambito del LAVORO AUTONOMO E DOMESTICO

L’indennizzo INAIL nel caso d’infortunio per i lavoratori autonomi

Non soltanto i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, che operano nel settore artigiano e in quello agricolo, possono fruire dell’indennità corrisposta dall’INAIL nel caso d’infortunio occorso sul luogo di lavoro.

Come comunicare all’INAIL l’infortunio sul lavoro

L’artigiano e i soci titolari dell’impresa artigiana, ricoprendo il doppio ruolo di assicuranti e assicurati, devono comunicare all’INAIL di aver subito un infortunio entro due giorni dalla data di rilascio del certificato medico attestante una lesione non guaribile entro il periodo di tre giorni.

Considerata l’evidente difficoltà in cui può ritrovarsi il titolare dell’azienda artigiana nel momento in cui subisce un infortunio sul  lavoro, l’obbligo di denuncia all’INAIL si ritiene assolto, nei termini di legge, con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta il primo soccorso, fermo restando la necessità di inoltrare, appena possibile, la comunicazione del sinistro.

In tali casi, l’artigiano non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni che precedono la comunicazione del sinistro.

Per gli infortuni subiti dai lavoratori autonomi che operano nel settore agricolo, il titolare provvede alla denuncia dell’infortunio sia per sé sia per i familiari che lavorano all’interno dell’impresa agricola.

Analogamente al lavoratore artigiano, se il lavoratore agricolo si ritrova nell’impossibilità di comunicare l’infortunio all’ente previdenziale, l’obbligo di denuncia si considera adempiuto nei termini con l’invio telematico del certificato da parte del medico curante o della struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza;  in ogni caso, resta fermo l’obbligo del lavoratore autonomo di inviare all’INAIL, appena possibile, il modulo di denuncia.

 I LAVORATORI AUTONOMI NON BENEFICIANO DEL “PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI

Nell’articolo “Infortunio sul lavoro chi paga?” abbiamo illustrato il principio di  “automaticità delle prestazioni”, in virtù del quale il lavoratore dipendente ha diritto alla prestazione INAIL anche qualora il suo datore di lavoro non lo abbia assicurato oppure non sia in regola con il pagamento dei contributi.

Ebbene, questo principio non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, per i quali, quindi, il diritto al riconoscimento dell’indennizzo INAIL matura soltanto se, al momento dell’infortunio, la loro situazione contributiva risultava in regola.

Viceversa, il lavoratore autonomo potrà beneficiare delle prestazioni sanitarie e riabilitative anche se non ha provveduto al versamento del premio assicurativo.

L’ indennità Inail può essere riconosciuta a vantaggio dei lavoratori autonomi anche per gli infortuni c.d. “in itinere”, vale a dire gli incidenti che si verificano durante il normale tragitto, di andata e ritorno, tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

Ricordiamo, infine, che durante il periodo di prognosi, il lavoratore autonomo (artigiano o agricolo) infortunato deve astenersi dall’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, poiché ha il dovere di tutelarsi per favorire una pronta guarigione. In caso contrario, in sede di verifica, l’INAIL ha il potere di disconoscere e, successivamente, recuperare l’indennizzo inizialmente riconosciuto.

L’indennizzo INAIL nel caso d’infortunio domestico

 Se per un imprenditore o un lavoratore dipendente, l’infortunio subito sul luogo di lavoro produce un grande disagio fisico e, soprattutto, economico perché limita la possibilità di produrre reddito, lo stesso discorso vale per coloro che svolgono stabilmente il lavoro di domestico.

In Italia si contano più di sette milioni di casalinghe, donne (e anche molti uomini) che esercitano un’attività ormai considerata, a tutti gli effetti, come una professione, che ha assunto un ruolo fondamentale nell’attuale contesto socio – economico.

Per tale ragione, l’INAIL prevede, a determinate condizioni, la corresponsione di un indennizzo anche in favore di chi ha subito un infortunio durante l’esercizio dell’attività domestica.

Più precisamente, la legge n. 493/1999 prevede un sostegno per chi presta con costanza, in forma gratuita e senza rapporto di subordinazione un lavoro diretto alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui vive.

In concreto, per fare un esempio, se una segretaria s’infortuna mentre esegue le pulizie domestiche, non avrà diritto a percepire alcun indennizzo INAIL perché non svolge il lavoro di casalinga, ma si limita a esercitare tale attività soltanto in via occasionale.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale, occorre, poi, che l’infortunio avvenga nell’abitazione in cui risiede il soggetto che presta il lavoro domestico, comprese le relative pertinenze quali, ad esempio, le terrazze, il seminterrato, il balcone; inoltre, se l’infortunato vive all’interno di un edificio condominiale, saranno indennizzati anche gli infortuni patiti nei c.d. spazi comuni: scale, ascensore, ingresso ecc.

Per ottenere il contributo INAIL occorre, in aggiunta, che il sinistro accada durante lo svolgimento dell’attività domestica; pensiamo, a titolo esemplificativo, ai lavori di pulizia della propria dimora o alla cura degli animali domestici oppure, ancora, all’esecuzione di piccoli interventi di manutenzione che non richiedono il possesso di specifiche conoscenze.

Ciò significa, quindi, che qualora l’infortunio avvenisse in casa, ma per cause che nulla hanno a che vedere con il lavoro casalingo, alcuna tutela potrebbe essere riconosciuta al soggetto leso. Allo stesso modo, non è coperta l’ipotesi in cui l’incidente sia accaduto per strada, durante il tragitto percorso dalla casalinga per raggiungere la propria abitazione.

Affinché possa essere attribuito l’indennizzo INAIL, risulta ancora necessario che dal sinistro derivi un’inabilità permanente pari almeno al 27%; se l’infortunio provoca addirittura il decesso del domestico, le somme varranno corrisposte in favore degli eredi superstiti, i quali saranno tenuti a presentare la relativa domanda per la liquidazione della rendita.

Al contrario, qualora fosse accertata un’inabilità permanente inferiore alla soglia minima del 27%,, la casalinga non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

È importante, altresì, evidenziare che L’INAIL corrisponderà il sostegno economico soltanto se l’infortunato, al momento del sinistro, era coperto da assicurazione obbligatoria.

Così come sopra rilevato per i lavoratori autonomi, anche nei confronti dei lavoratori domestici non trova applicazione il principio di “automaticità delle prestazioni”; ciò significa, in altri termini, che per conseguire i sussidi previdenziali INAIL, è necessario che la casalinga infortunata fosse in regola con il pagamento del premio annuale, salvo che non sia stata esonerata da tale versamento avendo dichiarato un reddito personale non superiore a € 4.648,11 o un reddito familiare complessivo di massimo € 9.296,22.

Infine, occorre ricordare che l’assicurazione INAUL è accessibile a chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Ebbene, in presenza di tutte le condizioni sopra illustrate, il soggetto che svolge stabilmente il lavoro domestico, in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle proprie mansioni, potrà richiedere all’ente previdenziale la corresponsione di un indennizzo che consiste in:

  • una rendita diretta per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 27%;
  • una rendita ai superstiti e assegno funerario in caso di decesso del domestico assicurato.

La rendita diretta per inabilità permanente varia a seconda della gravità della menomazione e viene corrisposta con cadenza mensile.