Casa: I vizi possono essere denunciati al direttore dei lavori anche oltre il termine di otto giorni dalla scoperta

 I vizi dell’opera possono essere denunciati al direttore dei lavori anche oltre il termine di otto giorni dalla scoperta. Ciò in quanto la decadenza sancita dall’articolo 2226 del codice civile non si applica in caso di prestazione di attività intellettuale.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 28575 del 20 dicembre 2013, ha accolto il ricorso del cliente di un architetto che, nonostante fosse insoddisfatto dei lavori da questo condotti, aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della parcella.

L’opposizione era stata respinta sulla base della circostanza che la raccomandata con la denuncia dei vizi dell’opera era arrivata dopo più di otto giorni dalla scoperta.

La seconda sezione civile della Suprema corte non ha però condiviso le motivazioni dei giudici di merito. Il Supremo Collegio ha infatti spiegato che le disposizioni contenute nell’articolo 2226 del codice civile, in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, e in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’articolo 2230 dello stesso codice; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione – priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista – fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata.