Avvocato incidente stradale: risarcimento danni da sinistro stradale

Ritrovarsi coinvolti in un incidente stradale, rappresenta, certamente, la più grande paura di ogni automobilista, e non soltanto per le lesioni che potrebbero derivare alla propria incolumità, ma anche per tutti gli adempimenti burocrati che dovranno essere assolti per poter conseguire il giusto risarcimento dei danni subiti. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si registra un recente intervento del legislatore che ha apportato sostanziali modifiche alle procedure da attivare nell’ipotesi in cui dal sinistro stradale derivino danni a cose o persone; inoltre, come se non bastasse, molte compagnie assicurative, negli ultimi anni, hanno mostrato un’incresciosa tendenza a sottostimare i danni denunciati dagli automobilisti, e ciò al fine di risparmiare, il più possibile, sull’entità dell’indennizzo da liquidare al danneggiato; per tali ragioni, oggigiorno, risulta indispensabile poter contare su un avvocato che vanti un solida esperienza nell’ambito dell’infortunistica stradale, poiché un professionista del settore è abituato a trattare con le compagnie assicurative, riuscendo a valutare in maniera adeguata se la somma offerta a titolo risarcimento, corrisponda o meno all’entità dei danni subiti da chi, sfortunatamente, è rimasto vittima di un incidente stradale.

1) Cosa fare in caso di incidente stradale? Il Sinistro.

Per prima cosa, se dall’incidente derivano gravi danni a cose o persone, i veicoli coinvolti non devono essere spostati, ma sarà necessario chiamare immediatamente le Forze dell’Ordine e cercare di mettere in sicurezza il luogo della collisione, segnalando il pericolo agli altri automobilisti che sopraggiungono (nello specifico, occorrerà: accendere le luci di emergenza; indossare il giubbotto catarifrangente; posizionare l’apposito triangolo ad una distanza di almeno 50 metri dall’ostacolo).

Per sinistri di lieve entità, invece, è vietato ostruire il flusso del traffico, in quanto eventuali intralci alla circolazione potranno essere puniti con una multa che varia dai 38 ai 155 euro.

Il passo successivo riguarda la compilazione del modulo blu di constatazione amichevole (CAI o comunemente chiamato CID), nel quale riportare una serie informazioni, tra cui:

  • le generalità degli automobilisti;
  • i dati riguardanti i veicoli coinvolti (modello, targa etc.);
  • le relative polizze assicurative;
  • un semplice schizzo della dinamica del sinistro.

Questa procedura deve essere seguita non tanto per stabilire chi è responsabile del sinistro stradale, ma per mettere per iscritto quanto effettivamente accadutoSi consiglia di non firmare il modulo se non si è d’accordo con l’altro automobilista sulla versione dei fatti, compilando se, necessario, anche due constatazioni separate.

Inoltre, molto importante è individuare eventuali testimoni, dal momento che in un eventuale giudizio potranno risultare determinanti; infine, è necessario comunicare l’incidente alla propria compagnia assicurativa: quest’ultimo adempimento dovrà essere eseguito in ogni caso, sia che si abbia la responsabilità del sinistro, sia che si ritenga di non avere alcuna colpa, poiché in mancanza di tale segnalazione la compagnia è legittimata a rifiutare la richiesta risarcitoria.

2) Risarcimento danni sinistro stradale. Serve l’avvocato?

Anzitutto, è bene ricordare che l’automobilista danneggiato, esente da ogni responsabilità, può attivare la procedura di “risarcimento diretto” dei danni subiti rivolgendo la richiesta direttamente alla propria compagnia assicurativa; si tratta di una semplice procedura che garantisce il conseguimento dell’indennizzo in tempi brevi (circa tre mesi).

Tale procedimento può essere sempre attivato, salvo le ipotesi in cui il sinistro stradale coinvolga:

  • più di due veicoli;
  • un veicolo non regolarmente assicurato;
  • un veicolo non immatricolato in Italia;
  • un veicolo che non rientra nella categoria dei veicoli a motore;
  • un ciclista, un pedone o un bene immobile.

Non potrà, altresì, essere attivata quando:

  • non c’è stata una collisione tra i due veicoli;
  • dall’incidente sono derivate gravi lesioni che portano ad una invalidità macro permanente.

Si precisa, poi, che nell’ipotesi in cui l’incidente sia causato da un veicolo immatricolato all’estero, l’altro automobilista dovrà presentare la propria richiesta risarcitoria all’Ufficio Centrale Italiano, il quale contatterà la compagnia assicurativa estera, che a sua volta si avvarrà della collaborazione di una compagnia italiana a cui affidare la gestione del sinistro stradale.

Laddove l’altro veicolo risulti sprovvisto di copertura assicurativa, sarà necessario far intervenire le Forze dell’Ordine, il cui verbale di constatazione sarà indispensabile per l’eventuale richiesta di risarcimento al Fondo Vittime della Strada.

Infine, se il sinistro ha coinvolto più di due veicoli o i danni riportati dai conducenti o dai passeggeri sono particolarmente gravi e, comunque, in tutti i restanti casi in cui non sia possibile richiedere l’indennizzo diretto, all’automobilista danneggiato non resta che attivare la procedura ordinaria, consegnando il CID alla propria compagnia. In quest’ultimo caso, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata all’altro conducente e alla sua compagnia assicurativa.

In ogni caso, qualunque sia la procedura da attivare per la liquidazione dei danni derivanti da un incidente stradale, è sempre meglio rivolgersi a un avvocato, non soltanto perché l’infortunistica stradale costituisce una materia complessa ed in continua evoluzione, ma in quanto il legale, grazie alla sua esperienza nel settore, è l’unico in grado di interloquire efficacemente con la Compagnia e i liquidatori; al contrario, il danneggiato non assistito da un legale si troverebbe a subire le condizioni risarcitorie imposte dalla propria assicurazione, quale parte dominante del rapporto contrattuale, dovendosi così “accontentare” dell’indennizzo, spesso molto contenuto, proposto dai liquidatori.

3) Onorario avvocato incidente stradale e chi paga?

Quando viene avviata una pratica di risarcimento danni a seguito di incidente stradale, con l’assicurato che presenta la domanda di indennizzo alla propria compagnia (vedi sopra il c.d. “indennizzo diretto”), le spese legali sono sostenute dall’assicurazione stessa. Ciò è quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 3266/2016).

Pertanto, nel caso in cui la questione di risarcimento danni da sinistro stradale sia gestita in via stragiudiziale e si riesca a raggiungere un accordo tra danneggiato e assicurazione, quest’ultima sarà tenuta a pagare le spese legali.

Tuttavia, atteso che il nostro ordinamento non prevede alcuna norma che obbliga la compagnia assicuratrice a pagare le spese legali del danneggiato, è importante che automobilista e avvocato si accordino preliminarmente sul compenso che spetterà a quest’ultimo; in altri termini, gli scenari che si possono delineare sono i seguenti:

  • se avvocato e automobilista si accordano per un compenso superiore rispetto a quello che l’assicurazione è disposta a versare a titolo di spese legali, sarà l’automobilista danneggiato a dover corrispondere la differenza;
  • se invece le parti non hanno concordato nulla in anticipo, il legale, al termine della pratica di risarcimento, presenterà la sua parcella e il danneggiato sarà tenuto a pagarla.

4) Richiesta risarcimento danni (anche fisici) sinistro stradale

In linea di principio, il nostro ordinamento prevede il risarcimento di due tipologie di danno: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale

Il danno patrimoniale coincide con la lesione della sfera patrimoniale del danneggiato e, in quanto tale, è suscettibile di valutazione economica.

Quando si parla di danno patrimoniale, generalmente, si fa riferimento alle sue due componenti, ossia:

  • il “danno emergente”
  • il “lucro cessante”,

Il danno emergente consiste nella lesione diretta del patrimonio del danneggiato (es. spese sostenute per la riparazione dei danni subiti dall’autovettura);

Il lucro cessante, invece, è rappresentato dal mancato guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se non fosse stato vittima dell’incidente stradale.

Il danno non patrimoniale, di contro, va identificato con la lesione di un bene che mal si presta a una stima economica, come potrebbe essere, a titolo esemplificativo, il bene “salute”. Esso si presente come una categoria unitaria, che racchiude al suo interno tre sottocategorie, vale a dire:

  • il danno biologico (ossia la lesione della integrità psico – fisica);
  • il danno morale (inteso come turbamento dello stato d’animo);
  • il danno esistenziale (cioè il danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita).

Ebbene, nell’ambito circolazione stradale il sottotipo di danno non patrimoniale che si verifica con maggior frequenza è costituito dal danno biologico.

La sua valutazione, eseguita mediante accertamento medico, tiene conto sia dell’invalidità temporanea, relativa al periodo che intercorre tra il sinistro e la guarigione definitiva, sia dell’invalidità permanente, che attiene alle conseguenze dannose che il danneggiato non potrà mai eliminare nemmeno ricorrendo alle cure mediche.

L’ammontare complessivo del risarcimento è calcolato utilizzando specifiche tabelle che stabiliscono determinate somme per ogni giorno d’invalidità temporanea e per ogni punto percentuale d’invalidità permanente.

Con riferimento ai casi d’invalidità permanente, occorre sottolineare che sino a 9 punti percentuali si rientra nell’ambito della lesione c.d. micropermanente (o di lieve entità), superato tale limite, la lesione sarà considerata di grave entità ed è denominata  macropermanente.

5) Ti serve subito un avvocato?